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La disciplina italiana del diritto d'autore

DI: Dott. Lorenzo Palmieri

 

[...] Prima di affrontare le problematiche che l'era digitale ha creato è necessario trattare, anche se a grandi linee, la disciplina italiana del diritto d'autore mettendone in evidenza sia l'evoluzione storica sia i limiti che si presentano di fronte al progresso tecnologico.
La legge fondamentale in materia di diritto d'autore è la n. 633 del 22 aprile 1941 (e il relativo regolamento n. 1369 del 18 giugno 1942); appare quindi evidente che non si tratta di legge recente, ma di un testo emanato in un contesto storico e sociale completamente differente che trasforma i quasi sessanta anni di distacco in un tempo di gran lunga maggiore se si considerano tutte le evoluzioni susseguitesi in questo periodo. In considerazione di ciò ci si può già domandare se, nonostante le modifiche apportate dalle convenzioni internazionali e dalle direttive dell'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi, non sia necessaria una profonda revisione del documento o addirittura una normazione speciale che assorba le problematiche attuali.
Negli ultimi anni infatti si è assistito all'emergere di nuove forme di creazione intellettuale e di nuove metodologie e tecniche di riproduzione e di diffusione delle opere dell'ingegno tali da fare risultare carente la disciplina attuale e portare la giurisprudenza a sforzi di applicazione analogica per non lasciare un vuoto legislativo.
Non tutte le creazioni oggetto di tutela sono state rivoluzionate in egual misura dalle nuove tecnologie, la stampa ad esempio non ha subito profonde trasformazioni se non dal lato prettamente tecnico dell'uso di strumenti che agevolano la rapidità del lavoro (quali i sistemi di video scrittura); l'arte figurativa e musicale, invece, è stato oggetto di profonde modifiche. L'utilizzo di particolari materiali da parte di artisti figurativi e di strumenti elettronici e digitali sempre più perfezionati da parte di musicisti hanno fatto sì che il momento artigianale della creazione si sia modificato.
Analizzando il dato normativo, dal combinato disposto del primo comma dell'articolo 1 della L. 633/41 e dell'art. 2575 del c.c., si nota subito che le opere tutelate devono avere "carattere creativo" (cioè devono presentare un minimo di originalità oggettiva rispetto a preesistenti opere dello stesso genere ) e possono essere esteriorizzate dall'autore in qualsiasi modo.
All'elenco originario vanno aggiunti i programmi per elaboratore in base al d.lgs 518/1992 del 29 dicembre 1992 che ha dato attuazione alla direttiva CEE 91/250 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (è da ritenere che anche gli elementi costituenti il cd. format ricadano nella normativa in esame). Si ritiene che questo sia il primo d.lgs che abbia novellato, per la prima volta, in modo sostanziale, la legge nazionale sul diritto d'autore. Il titolo originale per l'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Non è necessario che l'opera sia stata divulgata fra il pubblico, è sufficiente che sia stata comunque estrinsecata.
Circa i mezzi di diffusione del diritto si va dalla stampa alla cinematografia, all'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione e altri mezzi analoghi. Internet, quale nuovo sistema di esteriorizzazione delle opere d'ingegno, non è ovviamente contemplato nella legge e, è necessario precisarlo, manca in Italia una legge ad hoc sulla protezione del diritto d'autore in Internet.
La legge viene infatti applicata alle opere preesistenti "incorporate" nel prodotto multimediale; il realizzatore dell'opera multimediale, il quale intenda utilizzare opere preesistenti o parte di opere, deve procedere all'acquisizione dei diritti insistenti sulle singole opere utilizzate, ai sensi di quanto disposto dalla legge. In particolare la legge prevede la tutela delle privative poste a favore dell'autore o del suo avente causa - in ipotesi di avvenuta cessione a terzi - in relazione sia all'opera "nel suo insieme", sia "a ciascuna delle sue parti"
L'autore ha diritto di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell'opera, di decidere se pubblicarla o meno - cd. diritto di inedito - e se pubblicarla col proprio nome o in anonimo, di opporsi a modificazioni o deformazioni dell'opera e ad ogni altro atto a danno della stessa che possa arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Circa l'ultimo periodo illustrato è qui sufficiente premettere che l'utilizzo di Internet, quale strumento di diffusione di molte opere, ha creato svariati problemi con riguardo proprio ai danni procurati dalle possibili modificazioni e deformazioni delle opere.
E' doveroso ricordare la natura di tali diritti: questi sono irrinunciabili e inalienabili, non si perdono con la cessione dei diritti patrimoniali.
Per quanto riguarda la protezione dell'utilizzazione economica dell'opera, l'autore ha il diritto di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale e derivato, nei limiti fissati dalla legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati dal capo III.
Un breve cenno merita l'evoluzione dei cd. diritti connessi, disciplinati dal titolo II della legge che comprende una categoria del tutto eterogenea. Si passa da diritti relativi a produzioni che si avvicinano molto alla categoria delle creazioni intellettuali , ai diritti connessi veri e propri cioè quelli riconosciuti agli ausiliari dell'autore (sono gli imprenditori che diffondono e sfruttano economicamente le opere e in generale coloro che danno la possibilità al pubblico di goderne).
Da molti anni il legislatore si è preoccupato di avviare un processo di ammodernamento di questi diritti, ma solo negli anni settanta è intervenuto con un vero e proprio aggiornamento della legge sotto il profilo delle sanzioni penali e amministrative già previste negli artt. 171 e 172.
Con la l. n. 1062 del 20 novembre 1971 si è cercato di aggiornare la normativa in relazione al moltiplicarsi delle violazioni, dovute non solo all'incremento delle tradizionali utilizzazioni non autorizzate di opere protette con o senza usurpazione di paternità, quanto piuttosto conseguenti alla sempre maggiore difficoltà di accesso a tecnologie di riproduzione e diffusione di materiale creativo. Tale intervento è stato infatti ispirato dal proliferarsi della pirateria fonografica e audiovisiva che si è divulgata negli anni settanta e ottanta.
Con questa legge si sono introdotte anche nuove fattispecie criminose; ma in seguito ci sono stati molti altri interventi del legislatore: così a distanza di pochi anni le leggi 406 del 29 luglio del 1981 e 400 del 20 luglio 1985 rispettivamente in materia di "abusiva riproduzione a fini di lucro di dischi, nastri e supporti analoghi" e "abusiva riproduzione di opere cinematografiche".
Col d.lgs n. 518 del 29 dicembre 1992 è stato inserito l'art. 171 bis che si riferisce alla duplicazione abusiva di programmi per elaboratore, identificandosi così nella cd. pirateria informatica . Il d.lgs ha assunto un'importanza notevole soprattutto con riferimento alla equiparazione del software alle opere dell'ingegno con ciò che ne consegue, ossia la estensione della tutela del diritto d'autore.
Per quel che riguarda la tutela delle opere dell'ingegno nei confronti delle riproduzioni private senza scopo di lucro, si ricorda la l. n. 93 del 5 febbraio del 1992 che contiene norme a favore delle imprese fonografiche.
La legge prevede una remunerazione dovuta dal fabbricante o importatore al momento della messa in circolazione nel territorio nazionale di supporti "vergini" di registrazioni che possono, quindi, essere utilizzati per la riproduzione ad uso privato di opere fissate su fonogrammi o videogrammi.
La remunerazione viene divisa fra le diverse categorie di aventi diritto con una chiave di ripartizione che è affidata all SIAE assieme alle associazioni di categoria degli autori, dei produttori e degli artisti interpreti ed esecutori.
In tema di "pirateria libraria", è invece intervenuta la l. n. 159 del 22 maggio 1993 con la quale è stato sostanzialmente istituito un diritto dell'editore relativo alla composizione grafica delle opere di sua pubblicazione che è diverso e autonomo rispetto al diritto di riproduzione attribuito all'autore dall'art. 13 della l. 633. Le sanzioni previste dalla l. 159, colpiscono quindi la violazione di diritti differenti da quelli degli autori e pertanto si affiancano ed integrano quelle dell'art. 102 e dell'art. 171.

 

 

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