La
disciplina
italiana del
diritto d'autore
DI:
Dott. Lorenzo
Palmieri
[...]
Prima di affrontare
le problematiche
che l'era
digitale ha
creato è
necessario
trattare,
anche se a
grandi linee,
la disciplina
italiana del
diritto d'autore
mettendone
in evidenza
sia l'evoluzione
storica sia
i limiti che
si presentano
di fronte
al progresso
tecnologico.
La legge fondamentale
in materia
di diritto
d'autore è
la n. 633
del 22 aprile
1941 (e il
relativo regolamento
n. 1369 del
18 giugno
1942); appare
quindi evidente
che non si
tratta di
legge recente,
ma di un testo
emanato in
un contesto
storico e
sociale completamente
differente
che trasforma
i quasi sessanta
anni di distacco
in un tempo
di gran lunga
maggiore se
si considerano
tutte le evoluzioni
susseguitesi
in questo
periodo. In
considerazione
di ciò
ci si può
già
domandare
se, nonostante
le modifiche
apportate
dalle convenzioni
internazionali
e dalle direttive
dell'Unione
europea in
materia di
diritto d'autore
e diritti
connessi,
non sia necessaria
una profonda
revisione
del documento
o addirittura
una normazione
speciale che
assorba le
problematiche
attuali.
Negli ultimi
anni infatti
si è
assistito
all'emergere
di nuove forme
di creazione
intellettuale
e di nuove
metodologie
e tecniche
di riproduzione
e di diffusione
delle opere
dell'ingegno
tali da fare
risultare
carente la
disciplina
attuale e
portare la
giurisprudenza
a sforzi di
applicazione
analogica
per non lasciare
un vuoto legislativo.
Non tutte
le creazioni
oggetto di
tutela sono
state rivoluzionate
in egual misura
dalle nuove
tecnologie,
la stampa
ad esempio
non ha subito
profonde trasformazioni
se non dal
lato prettamente
tecnico dell'uso
di strumenti
che agevolano
la rapidità
del lavoro
(quali i sistemi
di video scrittura);
l'arte figurativa
e musicale,
invece, è
stato oggetto
di profonde
modifiche.
L'utilizzo
di particolari
materiali
da parte di
artisti figurativi
e di strumenti
elettronici
e digitali
sempre più
perfezionati
da parte di
musicisti
hanno fatto
sì
che il momento
artigianale
della creazione
si sia modificato.
Analizzando
il dato normativo,
dal combinato
disposto del
primo comma
dell'articolo
1 della L.
633/41 e dell'art.
2575 del c.c.,
si nota subito
che le opere
tutelate devono
avere "carattere
creativo"
(cioè
devono presentare
un minimo
di originalità
oggettiva
rispetto a
preesistenti
opere dello
stesso genere
) e possono
essere esteriorizzate
dall'autore
in qualsiasi
modo.
All'elenco
originario
vanno aggiunti
i programmi
per elaboratore
in base al
d.lgs 518/1992
del 29 dicembre
1992 che ha
dato attuazione
alla direttiva
CEE 91/250
relativa alla
tutela giuridica
dei programmi
per elaboratore
(è
da ritenere
che anche
gli elementi
costituenti
il cd. format
ricadano nella
normativa
in esame).
Si ritiene
che questo
sia il primo
d.lgs che
abbia novellato,
per la prima
volta, in
modo sostanziale,
la legge nazionale
sul diritto
d'autore.
Il titolo
originale
per l'acquisto
del diritto
d'autore è
costituito
dalla creazione
dell'opera
quale particolare
espressione
del lavoro
intellettuale.
Non è
necessario
che l'opera
sia stata
divulgata
fra il pubblico,
è sufficiente
che sia stata
comunque estrinsecata.
Circa i mezzi
di diffusione
del diritto
si va dalla
stampa alla
cinematografia,
all'impiego
di uno dei
mezzi di diffusione
a distanza,
quali il telegrafo,
il telefono,
la radiodiffusione,
la televisione
e altri mezzi
analoghi.
Internet,
quale nuovo
sistema di
esteriorizzazione
delle opere
d'ingegno,
non è
ovviamente
contemplato
nella legge
e, è
necessario
precisarlo,
manca in Italia
una legge
ad hoc sulla
protezione
del diritto
d'autore in
Internet.
La legge viene
infatti applicata
alle opere
preesistenti
"incorporate"
nel prodotto
multimediale;
il realizzatore
dell'opera
multimediale,
il quale intenda
utilizzare
opere preesistenti
o parte di
opere, deve
procedere
all'acquisizione
dei diritti
insistenti
sulle singole
opere utilizzate,
ai sensi di
quanto disposto
dalla legge.
In particolare
la legge prevede
la tutela
delle privative
poste a favore
dell'autore
o del suo
avente causa
- in ipotesi
di avvenuta
cessione a
terzi - in
relazione
sia all'opera
"nel
suo insieme",
sia "a
ciascuna delle
sue parti"
L'autore ha
diritto di
rivendicare
nei confronti
di chiunque
la paternità
dell'opera,
di decidere
se pubblicarla
o meno - cd.
diritto di
inedito -
e se pubblicarla
col proprio
nome o in
anonimo, di
opporsi a
modificazioni
o deformazioni
dell'opera
e ad ogni
altro atto
a danno della
stessa che
possa arrecare
pregiudizio
al suo onore
o alla sua
reputazione.
Circa l'ultimo
periodo illustrato
è qui
sufficiente
premettere
che l'utilizzo
di Internet,
quale strumento
di diffusione
di molte opere,
ha creato
svariati problemi
con riguardo
proprio ai
danni procurati
dalle possibili
modificazioni
e deformazioni
delle opere.
E' doveroso
ricordare
la natura
di tali diritti:
questi sono
irrinunciabili
e inalienabili,
non si perdono
con la cessione
dei diritti
patrimoniali.
Per quanto
riguarda la
protezione
dell'utilizzazione
economica
dell'opera,
l'autore ha
il diritto
di utilizzare
economicamente
l'opera in
ogni forma
e modo, originale
e derivato,
nei limiti
fissati dalla
legge, ed
in particolare
con l'esercizio
dei diritti
esclusivi
indicati dal
capo III.
Un breve cenno
merita l'evoluzione
dei cd. diritti
connessi,
disciplinati
dal titolo
II della legge
che comprende
una categoria
del tutto
eterogenea.
Si passa da
diritti relativi
a produzioni
che si avvicinano
molto alla
categoria
delle creazioni
intellettuali
, ai diritti
connessi veri
e propri cioè
quelli riconosciuti
agli ausiliari
dell'autore
(sono gli
imprenditori
che diffondono
e sfruttano
economicamente
le opere e
in generale
coloro che
danno la possibilità
al pubblico
di goderne).
Da molti anni
il legislatore
si è
preoccupato
di avviare
un processo
di ammodernamento
di questi
diritti, ma
solo negli
anni settanta
è intervenuto
con un vero
e proprio
aggiornamento
della legge
sotto il profilo
delle sanzioni
penali e amministrative
già
previste negli
artt. 171
e 172.
Con la l.
n. 1062 del
20 novembre
1971 si è
cercato di
aggiornare
la normativa
in relazione
al moltiplicarsi
delle violazioni,
dovute non
solo all'incremento
delle tradizionali
utilizzazioni
non autorizzate
di opere protette
con o senza
usurpazione
di paternità,
quanto piuttosto
conseguenti
alla sempre
maggiore difficoltà
di accesso
a tecnologie
di riproduzione
e diffusione
di materiale
creativo.
Tale intervento
è stato
infatti ispirato
dal proliferarsi
della pirateria
fonografica
e audiovisiva
che si è
divulgata
negli anni
settanta e
ottanta.
Con questa
legge si sono
introdotte
anche nuove
fattispecie
criminose;
ma in seguito
ci sono stati
molti altri
interventi
del legislatore:
così
a distanza
di pochi anni
le leggi 406
del 29 luglio
del 1981 e
400 del 20
luglio 1985
rispettivamente
in materia
di "abusiva
riproduzione
a fini di
lucro di dischi,
nastri e supporti
analoghi"
e "abusiva
riproduzione
di opere cinematografiche".
Col d.lgs
n. 518 del
29 dicembre
1992 è
stato inserito
l'art. 171
bis che si
riferisce
alla duplicazione
abusiva di
programmi
per elaboratore,
identificandosi
così
nella cd.
pirateria
informatica
. Il d.lgs
ha assunto
un'importanza
notevole soprattutto
con riferimento
alla equiparazione
del software
alle opere
dell'ingegno
con ciò
che ne consegue,
ossia la estensione
della tutela
del diritto
d'autore.
Per quel che
riguarda la
tutela delle
opere dell'ingegno
nei confronti
delle riproduzioni
private senza
scopo di lucro,
si ricorda
la l. n. 93
del 5 febbraio
del 1992 che
contiene norme
a favore delle
imprese fonografiche.
La legge prevede
una remunerazione
dovuta dal
fabbricante
o importatore
al momento
della messa
in circolazione
nel territorio
nazionale
di supporti
"vergini"
di registrazioni
che possono,
quindi, essere
utilizzati
per la riproduzione
ad uso privato
di opere fissate
su fonogrammi
o videogrammi.
La remunerazione
viene divisa
fra le diverse
categorie
di aventi
diritto con
una chiave
di ripartizione
che è
affidata all
SIAE assieme
alle associazioni
di categoria
degli autori,
dei produttori
e degli artisti
interpreti
ed esecutori.
In tema di
"pirateria
libraria",
è invece
intervenuta
la l. n. 159
del 22 maggio
1993 con la
quale è
stato sostanzialmente
istituito
un diritto
dell'editore
relativo alla
composizione
grafica delle
opere di sua
pubblicazione
che è
diverso e
autonomo rispetto
al diritto
di riproduzione
attribuito
all'autore
dall'art.
13 della l.
633. Le sanzioni
previste dalla
l. 159, colpiscono
quindi la
violazione
di diritti
differenti
da quelli
degli autori
e pertanto
si affiancano
ed integrano
quelle dell'art.
102 e dell'art.
171.
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