Sabato 11.ott.2008 - 14:51:3 
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A volte, ci accontentiamo di ciò che non fa rumore a volte, accettiamo quello che faceva orrore. Le mie aspettative dentro a un maz... (FUCKSIMILE)

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ENPALS AGIBILITA'

L’iscrizione per band principianti o amatoriali non è più possibile in quanto dal 4 giugno 2002 l’ENPALS ha indetto una nuova normativa.

Questo è il documento integrale.

Potranno suonare gratis ed ottenere l’agibilità solo i gruppi che si esibiranno in luoghi dove l’incasso sarà devoluto in beneficenza!

Gli altri ,per L’ENPALS, devono avere almeno la paga sindacale e quindi pagare i contributi agli enti preposti (Enpals-Inps-Inail)

 

Vediamo bene di cosa si tratta:

 

 

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

A tutte le Imprese dello spettacoloAgli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacoloA tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionistiAlle Sedi Compartimentali e Sezioni DistaccateLORO SEDI

Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale LORO SEDI

Circolare n. 21 del 4/6/2002Protocollo n. 12 /CS e, p.c.

Allegati: 1 Al Sig. Commissario StraordinarioAi Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione del Fondo speciale per calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionistiAi Sigg. componenti il Collegio SindacaleLORO SEDI



Oggetto: Il certificato di agibilità.


Sommario Nella presente circolare viene riesaminata complessivamente la normativa che presiede all'obbligo del possesso del certificato di agibilità al fine di fornire un quadro completo in tale materia e per uniformare la prassi sul territorio nazionale, tenuto conto anche della vigenza di una convenzione sottoscritta dall'Ente con la SIAE. Mediante tale convenzione si è instaurato un rapporto sinergico con la Società Italiana Autori ed Editori che consente di fornire, attraverso una più capillare presenza sul territorio, un migliore servizio all'utenza. E' stata inoltre analizzata la complessa problematica inerente il "dilettantismo" nell'ottica di salvaguardare gli operatori del settore, consentendo nel contempo lo svolgimento della meritoria opera di diffusione dell'arte svolta dagli operatori del settore dilettantistico/amatoriale.


Premessa.

Nell'occasione del riesame della normativa che presiede all'obbligo del possesso del certificato di agibilità per determinate categorie di lavoratori dello spettacolo, si ritiene utile rilevare l'importanza che riveste per il lavoratore l'iscrizione all'Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, nonché il conseguente regolare versamento dei relativi contributi assicurativi, che risultano finalizzati alla costituzione della posizione pensionistica del soggetto protetto.

Si rammenta altresì che l'obbligo del versamento contributivo grava sul datore di lavoro; in caso di mancato versamento dei contributi o di altri inadempimenti di natura amministrativa (quali la mancata richiesta del certificato di agibilità o la mancata presentazione della modulistica richiesta) il lavoratore non incorre in alcun tipo di sanzione da parte dell'Ente di previdenza.

L'obbligo del versamento contributivo grava anche con riferimento ai lavoratori già titolari di una copertura assicurativa presso un diverso regime previdenziale obbligatorio.

In tale ipotesi, i contributi versati all'ENPALS sono utili ai fini della costituzione di un unico trattamento pensionistico, essendo riconosciuta al lavoratore la facoltà di ricongiungere o totalizzare i periodi assicurativi eventualmente posseduti presso diverse gestioni previdenziali; i predetti contributi possono altresì dare luogo ad un ulteriore trattamento pensionistico, al verificarsi dei requisiti richiesti dalla legge.

Si evidenzia, inoltre, che nella presente circolare vengono esaminate con particolare attenzione le circostanze che consentono l'esonero dalla richiesta del certificato di agibilità e dal conseguente pagamento dei contributi, nell'ottica di tutelare i lavoratori dello spettacolo da forme di concorrenza sleale. In questo campo l'ENPALS è fortemente impegnato a contrastare i comportamenti elusivi ed evasivi in campo previdenziale. A questo scopo l'Ente ha stipulato un accordo con la SIAE per un maggior controllo del territorio sui cui dettagli si veda il messaggio n. 3 del 4 giugno 2002.


1. Il quadro normativo

Il certificato di agibilità è disciplinato dall'articolo 10 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla Legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate, per quanto riguarda il certificato di agibilità, dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153.

Come è noto, in ragione delle peculiarità che caratterizzano il settore dello spettacolo, il legislatore ha ritenuto necessario predisporre una tutela rafforzata per i lavoratori, artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni (elenco nell'allegato 1).

Tale compito viene assolto dall'Ente attraverso il rilascio del certificato di agibilità, che viene rilasciato previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di idonee garanzie, al fine di attestare che il datore di lavoro può svolgere attività lavorativa con i lavoratori i cui nominativi sono trascritti nell'interno del modello, retribuiti con l'importo indicato a fianco di ognuno, nel periodo di validità del certificato di agibilità, riportato sul frontespizio dello stesso o comunque nell'ambito del periodo di contratto del lavoratore stesso se inferiore al periodo di validità del certificato di agibilità.

La previsione di cui all'articolo 10 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni, deve peraltro essere letta in collegamento con quanto previsto dagli articoli 6 e 9 del medesimo provvedimento legislativo.

In particolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, l'impresa ha l'obbligo di presentare all'Ente una denuncia (modello 032/U) delle persone dalla stessa occupate, indicando:
a) la retribuzione giornaliera corrisposta;
b) tutte le altre notizie che saranno richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi.

Grava sull'impresa, inoltre, l'obbligo di notificare all'Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denuncia iniziale: le denuncie di variazione (modello 032/U) devono essere trasmesse all'Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni (articolo 9, comma 2).

L'art. 6, comma 2, del medesimo decreto, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153 (G.U. 14 marzo 1988, n. 61 e G.U. 14 maggio 1988, n. 112), dispone, inoltre, che "Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 (elenco nell'allegato 1) dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10".

Il certificato di agibilità, che dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento e della esazione dei contributi, non può essere richiesto dal singolo lavoratore, ma esclusivamente dall'effettivo datore di lavoro, di cui si dirà più in dettaglio al successivo punto 3.


2. La richiesta del certificato di agibilità

Il Modello 032/U di richiesta di agibilità deve essere compilato in duplice copia. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità è necessario che dal Modello 032/U e dagli allegati risultino sempre i seguenti elementi:
- i lavoratori occupati;
- il compenso previsto;
- i luoghi ove si svolgono le attività;
- le date di impegno.

Si precisa che, qualora i lavoratori in questione non risultassero già iscritti all'ENPALS, dovrà essere richiesta l'iscrizione, dal datore di lavoro o dal lavoratore stesso, mediante la presentazione del modello 048/AG con fotocopia di un documento che attesti l'identità della persona.

(L'Enpals sta attivando le procedure automatizzate mediante il proprio "Portale" telematico relativamente a tutti gli adempimenti che i soggetti assicurati debbano espletare nei confronti dell'Ente. Al più presto sarà disponibile una procedura relativa alla gestione del certificato di agibilità. Per un elenco dei servizi telematici attualmente disponibili si consulti il sito web: www.enpals.it.)


3. A chi può essere rilasciato il certificato di agibilità

Il certificato di agibilità può essere rilasciato a imprese, a formazioni sociali legalmente costituite o enti che occupano soggetti che svolgono un'attività tecnico-artistica nell'ambito dello spettacolo.

In genere si verificano due fattispecie:

a) imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi che assumono o scritturano direttamente lavoratori appartenenti alle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso l'obbligo del possesso del certificato di agibilità - unitamente alla obbligazione contributiva - ricade sul soggetto che ha scritturato i lavoratori;

b) imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive e impianti sportivi che stipulano contratti con società (cooperative di produzione e lavoro, s.a.s., s.r.l., ecc.), fondazioni, associazioni, ditte individuali legalmente costituite, occupanti lavoratori di cui al precedente punto a). Tali imprese, enti, associazioni debbono accertare che i soggetti con i quali hanno stipulato i contratti siano muniti del prescritto certificato di agibilità ENPALS.

L'obbligo di munirsi del certificato riguarda anche le imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere dalla circostanza che gli obblighi contributivi debbano essere assolti o meno in Italia.

Si ribadisce che, in ogni caso, il certificato di agibilità deve essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso è richiesto, previa puntuale indicazione dei contenuti di cui al precedente paragrafo 2.

Non è, quindi, in nessun caso consentito il rilascio di certificati di agibilità per periodi di tempo c.d. "aperti", a prescindere dalla durata più o meno ampia degli stessi.

La durata del certificato di agibilità deve essere correlata ad un preciso periodo di programmazione documentato dal richiedente al momento della richiesta.

Si ricorda che le notizie di cui al punto 2 potranno essere oggetto di successive comunicazioni di variazione, nel rispetto dei limiti temporali all'uopo previsti dalla normativa vigente, ovvero entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento (art. 9, comma 3, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni ed integrazioni).

Si precisa inoltre che il certificato di agibilità può essere rilasciato a persona delegata appositamente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o formazione sociale.

Qualora l'impresa o la formazione sociale si avvalga di un professionista per gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, lo stesso può richiedere il certificato di agibilità in nome e per conto dell'impresa se è iscritto in uno degli albi di cui al primo comma dell'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 (consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali).

Infine, si richiama l'attenzione alla normativa di cui all'art. 1 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che pone un generale e tassativo divieto di intermediazione e di interposizione di manodopera.


4. Certificato di agibilità per particolari situazioni

E', altresì, ammesso, in ipotesi del tutto eccezionali, il rilascio del certificato di agibilità a titolo gratuito, che deve essere vincolato al singolo evento.

Tale certificazione