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L’iscrizione
per band
principianti
o amatoriali
non è
più
possibile
in quanto
dal 4 giugno
2002 l’ENPALS
ha indetto
una nuova
normativa.
Questo
è
il documento
integrale.
Potranno
suonare
gratis ed
ottenere
l’agibilità
solo i gruppi
che si esibiranno
in luoghi
dove l’incasso
sarà
devoluto
in beneficenza!
Gli
altri ,per
L’ENPALS,
devono avere
almeno la
paga sindacale
e quindi
pagare i
contributi
agli enti
preposti
(Enpals-Inps-Inail)
Vediamo
bene di
cosa si
tratta:
SERVIZIO
CONTRIBUTI
E VIGILANZA
A tutte
le Imprese
dello spettacoloAgli
Enti pubblici
e privati
che esplicano
attività
nel campo
dello spettacoloA
tutte le
società
che intrattengono
rapporti
economici
con sportivi
professionistiAlle
Sedi Compartimentali
e Sezioni
DistaccateLORO
SEDI
Ai Servizi
ed Uffici
della Direzione
Generale
LORO SEDI
Circolare
n. 21 del
4/6/2002Protocollo
n. 12 /CS
e, p.c.
Allegati:
1 Al Sig.
Commissario
StraordinarioAi
Sigg. Componenti
il Comitato
di Vigilanza
per la gestione
del Fondo
speciale
per calciatori,
allenatori
di calcio
e sportivi
professionistiAi
Sigg. componenti
il Collegio
SindacaleLORO
SEDI
Oggetto:
Il certificato
di agibilità.
Sommario
Nella presente
circolare
viene riesaminata
complessivamente
la normativa
che presiede
all'obbligo
del possesso
del certificato
di agibilità
al fine
di fornire
un quadro
completo
in tale
materia
e per uniformare
la prassi
sul territorio
nazionale,
tenuto conto
anche della
vigenza
di una convenzione
sottoscritta
dall'Ente
con la SIAE.
Mediante
tale convenzione
si è
instaurato
un rapporto
sinergico
con la Società
Italiana
Autori ed
Editori
che consente
di fornire,
attraverso
una più
capillare
presenza
sul territorio,
un migliore
servizio
all'utenza.
E' stata
inoltre
analizzata
la complessa
problematica
inerente
il "dilettantismo"
nell'ottica
di salvaguardare
gli operatori
del settore,
consentendo
nel contempo
lo svolgimento
della meritoria
opera di
diffusione
dell'arte
svolta dagli
operatori
del settore
dilettantistico/amatoriale.
Premessa.
Nell'occasione
del riesame
della normativa
che presiede
all'obbligo
del possesso
del certificato
di agibilità
per determinate
categorie
di lavoratori
dello spettacolo,
si ritiene
utile rilevare
l'importanza
che riveste
per il lavoratore
l'iscrizione
all'Ente
di previdenza
e di assistenza
per i lavoratori
dello spettacolo,
nonché
il conseguente
regolare
versamento
dei relativi
contributi
assicurativi,
che risultano
finalizzati
alla costituzione
della posizione
pensionistica
del soggetto
protetto.
Si rammenta
altresì
che l'obbligo
del versamento
contributivo
grava sul
datore di
lavoro;
in caso
di mancato
versamento
dei contributi
o di altri
inadempimenti
di natura
amministrativa
(quali la
mancata
richiesta
del certificato
di agibilità
o la mancata
presentazione
della modulistica
richiesta)
il lavoratore
non incorre
in alcun
tipo di
sanzione
da parte
dell'Ente
di previdenza.
L'obbligo
del versamento
contributivo
grava anche
con riferimento
ai lavoratori
già
titolari
di una copertura
assicurativa
presso un
diverso
regime previdenziale
obbligatorio.
In tale
ipotesi,
i contributi
versati
all'ENPALS
sono utili
ai fini
della costituzione
di un unico
trattamento
pensionistico,
essendo
riconosciuta
al lavoratore
la facoltà
di ricongiungere
o totalizzare
i periodi
assicurativi
eventualmente
posseduti
presso diverse
gestioni
previdenziali;
i predetti
contributi
possono
altresì
dare luogo
ad un ulteriore
trattamento
pensionistico,
al verificarsi
dei requisiti
richiesti
dalla legge.
Si evidenzia,
inoltre,
che nella
presente
circolare
vengono
esaminate
con particolare
attenzione
le circostanze
che consentono
l'esonero
dalla richiesta
del certificato
di agibilità
e dal conseguente
pagamento
dei contributi,
nell'ottica
di tutelare
i lavoratori
dello spettacolo
da forme
di concorrenza
sleale.
In questo
campo l'ENPALS
è
fortemente
impegnato
a contrastare
i comportamenti
elusivi
ed evasivi
in campo
previdenziale.
A questo
scopo l'Ente
ha stipulato
un accordo
con la SIAE
per un maggior
controllo
del territorio
sui cui
dettagli
si veda
il messaggio
n. 3 del
4 giugno
2002.
1. Il quadro
normativo
Il certificato
di agibilità
è
disciplinato
dall'articolo
10 del Decreto
Legislativo
del Capo
provvisorio
dello Stato
16 luglio
1947, n.
708, come
modificato
dalla Legge
29 novembre
1952, n.
2388, e
successive
modificazioni
ed integrazioni,
apportate,
per quanto
riguarda
il certificato
di agibilità,
dal Decreto
Legge 13
marzo 1988,
n. 69, convertito,
con modificazioni,
in Legge
13 maggio
1988, n.
153.
Come è
noto, in
ragione
delle peculiarità
che caratterizzano
il settore
dello spettacolo,
il legislatore
ha ritenuto
necessario
predisporre
una tutela
rafforzata
per i lavoratori,
artisti
e tecnici,
occupati
nelle categorie
da 1 a 14
dell'articolo
3, D.L.C.P.S.
n. 708 del
1947 e successive
modificazioni
ed integrazioni
(elenco
nell'allegato
1).
Tale compito
viene assolto
dall'Ente
attraverso
il rilascio
del certificato
di agibilità,
che viene
rilasciato
previo accertamento
della regolarità
degli adempimenti
contributivi
o a seguito
di presentazione
di idonee
garanzie,
al fine
di attestare
che il datore
di lavoro
può
svolgere
attività
lavorativa
con i lavoratori
i cui nominativi
sono trascritti
nell'interno
del modello,
retribuiti
con l'importo
indicato
a fianco
di ognuno,
nel periodo
di validità
del certificato
di agibilità,
riportato
sul frontespizio
dello stesso
o comunque
nell'ambito
del periodo
di contratto
del lavoratore
stesso se
inferiore
al periodo
di validità
del certificato
di agibilità.
La previsione
di cui all'articolo
10 del D.L.C.P.S.
n. 708 del
1947 e successive
modificazioni
ed integrazioni,
deve peraltro
essere letta
in collegamento
con quanto
previsto
dagli articoli
6 e 9 del
medesimo
provvedimento
legislativo.
In particolare,
ai sensi
dell'articolo
9, comma
1, l'impresa
ha l'obbligo
di presentare
all'Ente
una denuncia
(modello
032/U) delle
persone
dalla stessa
occupate,
indicando:
a) la retribuzione
giornaliera
corrisposta;
b) tutte
le altre
notizie
che saranno
richieste
dall'Ente
per l'iscrizione
e per l'accertamento
dei contributi.
Grava sull'impresa,
inoltre,
l'obbligo
di notificare
all'Ente
ogni variazione
nei dati
contenuti
nella denuncia
iniziale:
le denuncie
di variazione
(modello
032/U) devono
essere trasmesse
all'Ente
non oltre
cinque giorni
dalla conclusione
dei contratti
o dal verificarsi
delle variazioni
(articolo
9, comma
2).
L'art. 6,
comma 2,
del medesimo
decreto,
come modificato
dal Decreto
Legge 13
marzo 1988,
n. 69, convertito,
con modificazioni,
in Legge
13 maggio
1988, n.
153 (G.U.
14 marzo
1988, n.
61 e G.U.
14 maggio
1988, n.
112), dispone,
inoltre,
che "Le
imprese
dell'esercizio
teatrale,
cinematografico
e circense,
i teatri
tenda, gli
enti, le
associazioni,
le imprese
del pubblico
esercizio,
gli alberghi,
le emittenti
radiotelevisive
e gli impianti
sportivi
non possono
far agire
nei locali
di proprietà
o di cui
abbiano
un diritto
personale
di godimento
i lavoratori
dello spettacolo
appartenenti
alle categorie
indicate
dal n. 1
al n. 14
(elenco
nell'allegato
1) dell'articolo
3, che non
siano in
possesso
del certificato
di agibilità
previsto
dall'articolo
10".
Il certificato
di agibilità,
che dovrà
essere esibito
ad ogni
richiesta
dei funzionari
incaricati
dell'accertamento
e della
esazione
dei contributi,
non può
essere richiesto
dal singolo
lavoratore,
ma esclusivamente
dall'effettivo
datore di
lavoro,
di cui si
dirà
più
in dettaglio
al successivo
punto 3.
2. La richiesta
del certificato
di agibilità
Il Modello
032/U di
richiesta
di agibilità
deve essere
compilato
in duplice
copia. Ai
fini del
rilascio
del certificato
di agibilità
è
necessario
che dal
Modello
032/U e
dagli allegati
risultino
sempre i
seguenti
elementi:
- i lavoratori
occupati;
- il compenso
previsto;
- i luoghi
ove si svolgono
le attività;
- le date
di impegno.
Si precisa
che, qualora
i lavoratori
in questione
non risultassero
già
iscritti
all'ENPALS,
dovrà
essere richiesta
l'iscrizione,
dal datore
di lavoro
o dal lavoratore
stesso,
mediante
la presentazione
del modello
048/AG con
fotocopia
di un documento
che attesti
l'identità
della persona.
(L'Enpals
sta attivando
le procedure
automatizzate
mediante
il proprio
"Portale"
telematico
relativamente
a tutti
gli adempimenti
che i soggetti
assicurati
debbano
espletare
nei confronti
dell'Ente.
Al più
presto sarà
disponibile
una procedura
relativa
alla gestione
del certificato
di agibilità.
Per un elenco
dei servizi
telematici
attualmente
disponibili
si consulti
il sito
web: www.enpals.it.)
3. A chi
può
essere rilasciato
il certificato
di agibilità
Il certificato
di agibilità
può
essere rilasciato
a imprese,
a formazioni
sociali
legalmente
costituite
o enti che
occupano
soggetti
che svolgono
un'attività
tecnico-artistica
nell'ambito
dello spettacolo.
In genere
si verificano
due fattispecie:
a) imprese
dell'esercizio
teatrale,
cinematografico
e circense,
teatri tenda,
enti, associazioni,
imprese
del pubblico
esercizio,
alberghi,
emittenti
radio-televisive
e impianti
sportivi
che assumono
o scritturano
direttamente
lavoratori
appartenenti
alle categorie
da 1 a 14
dell'articolo
3, D.L.C.P.S.
n. 708 del
1947 e successive
modificazioni
ed integrazioni.
In tal caso
l'obbligo
del possesso
del certificato
di agibilità
- unitamente
alla obbligazione
contributiva
- ricade
sul soggetto
che ha scritturato
i lavoratori;
b) imprese
dell'esercizio
teatrale,
cinematografico
e circense,
teatri tenda,
enti, associazioni,
imprese
del pubblico
esercizio,
alberghi,
emittenti
radio-televisive
e impianti
sportivi
che stipulano
contratti
con società
(cooperative
di produzione
e lavoro,
s.a.s.,
s.r.l.,
ecc.), fondazioni,
associazioni,
ditte individuali
legalmente
costituite,
occupanti
lavoratori
di cui al
precedente
punto a).
Tali imprese,
enti, associazioni
debbono
accertare
che i soggetti
con i quali
hanno stipulato
i contratti
siano muniti
del prescritto
certificato
di agibilità
ENPALS.
L'obbligo
di munirsi
del certificato
riguarda
anche le
imprese
e le formazioni
sociali
straniere
operanti
in Italia,
a prescindere
dalla circostanza
che gli
obblighi
contributivi
debbano
essere assolti
o meno in
Italia.
Si ribadisce
che, in
ogni caso,
il certificato
di agibilità
deve essere
rilasciato
esclusivamente
in relazione
ad uno specifico
evento o
ad una serie
di eventi,
per il cui
svolgimento
lo stesso
è
richiesto,
previa puntuale
indicazione
dei contenuti
di cui al
precedente
paragrafo
2.
Non è,
quindi,
in nessun
caso consentito
il rilascio
di certificati
di agibilità
per periodi
di tempo
c.d. "aperti",
a prescindere
dalla durata
più
o meno ampia
degli stessi.
La durata
del certificato
di agibilità
deve essere
correlata
ad un preciso
periodo
di programmazione
documentato
dal richiedente
al momento
della richiesta.
Si ricorda
che le notizie
di cui al
punto 2
potranno
essere oggetto
di successive
comunicazioni
di variazione,
nel rispetto
dei limiti
temporali
all'uopo
previsti
dalla normativa
vigente,
ovvero entro
5 giorni
dal verificarsi
dell'evento
(art. 9,
comma 3,
D.L.C.P.S.
n. 708 del
1947 e successive
modificazioni
ed integrazioni).
Si precisa
inoltre
che il certificato
di agibilità
può
essere rilasciato
a persona
delegata
appositamente
dal titolare
o legale
rappresentante
dell'impresa
o formazione
sociale.
Qualora
l'impresa
o la formazione
sociale
si avvalga
di un professionista
per gli
adempimenti
in materia
di lavoro,
previdenza
ed assistenza
sociale
dei lavoratori
dipendenti,
lo stesso
può
richiedere
il certificato
di agibilità
in nome
e per conto
dell'impresa
se è
iscritto
in uno degli
albi di
cui al primo
comma dell'articolo
1 della
Legge 11
gennaio
1979, n.
12 (consulenti
del lavoro,
avvocati
e procuratori
legali,
dottori
commercialisti,
ragionieri
e periti
commerciali).
Infine,
si richiama
l'attenzione
alla normativa
di cui all'art.
1 della
Legge 23
ottobre
1960, n.
1369, che
pone un
generale
e tassativo
divieto
di intermediazione
e di interposizione
di manodopera.
4. Certificato
di agibilità
per particolari
situazioni
E', altresì,
ammesso,
in ipotesi
del tutto
eccezionali,
il rilascio
del certificato
di agibilità
a titolo
gratuito,
che deve
essere vincolato
al singolo
evento.
Tale certificazione
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