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LA SIAE
Modalità di deposito
Gli associati alla Sezione Musica sono obbligati
a dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate
alla pubblica utilizzazione sulle quali abbiano
od acquisiscano diritti.
La dichiarazione dell'opera deve essere effettuata
comunque dagli associati alla Sezione Musica che
abbiano partecipato alla creazione dell'opera
o ne siano editori o sub-editori, anche se all'opera
abbiano collaborato o siano interessati autori
o editori non associati alla Sezione Musica della
SIAE.
Opere interamente originali
Per la dichiarazione deve essere
presentato, per ciascuna opera, un bollettino
di dichiarazione (modello 112).
Il bollettino deve essere corredato da un esemplare
manoscritto o stampato dell'opera, completo della
parte letteraria e almeno della linea melodica
della parte musicale. E' interesse degli associati
depositare un esemplare quanto più completo
possibile per l'identificazione del brano.
NB: Non è consentita la dichiarazione
e il deposito di soli testi letterari non ancora
posti in musica.
Per i generi musicali non trascrivibili,
come la musica elettronica o concreta, è
consentito il deposito di una registrazione. Eccezionalmente
è anche consentito il deposito della registrazione,
al posto della partitura, per le sole opere di
musica sinfonica o da camera.
Gli esemplari delle opere devono recare i nominativi
di tutti gli autori con la specifica del loro
apporto creativo: le indicazioni dovranno coincidere
con i dati riportati nel bollettino di dichiarazione.
Opere straniere in sub-edizione
Il deposito dell'esemplare dell'opera
non è richiesto per le opere straniere
dichiarate da editori associati alla SIAE come
sub-editori per l'Italia. Per le opere straniere
in sub-edizione è inoltre possibile effettuare
il deposito informatico delle opere.
Elaborazioni di opere preesistenti
Non sono accettate in amministrazione
dalla Sezione Musica, ai fini sociali, le elaborazioni
di carattere creativo di opere musicali preesistenti
che siano ancora nel termine di tutela legale
(70 anni dopo la morte dell'ultimo dei coautori)
E' tuttavia consentito l'adattamento in lingua
italiana del testo di opere straniere. In tal
caso, per le opere in sub-edizione, al bollettino
mod.112 deve essere accluso il solo testo adattato.
Per gli adattamenti italiani di opere straniere
non in sub-edizione invece è necessario
effettuare il deposito secondo le modalità
previste per le opere interamente originali, con
l'aggiunta di un documento di autorizzazione all'adattamento
rilasciato dagli aventi diritto sul brano originale.
E' anche consentito l'abbinamento di testi letterari
o poetici preesistenti e tutelati a musiche originali,
con le modalità previste per il deposito
delle opere interamente originali e l'aggiunta
di un documento di autorizzazione rilasciato dagli
aventi diritto sul testo letterario o poetico
da utilizzare.
È consentita la dichiarazione e il deposito
di elaborazioni creative di opere preesistenti
di dominio pubblico . In tal caso, oltre al bollettino
di dichiarazione mod. 112 e all'esemplare dell'elaborazione,
dovrà essere presentato un esemplare dell'opera
originale elaborata e l'apposito modello 150.
Dovrà inoltre essere versata per ciascuna
elaborazione una tassa istruttoria. La documentazione
relativa all'elaborazione sarà quindi sottoposta
all'esame di una speciale Commissione Tecnica
che provvederà all'analisi degli interventi
effettuati sull'opera originale ed all'assegnazione
dei diritti.
Dove effettuare il deposito
I bollettini di dichiarazione, insieme all'esemplare
dell'opera, possono essere inviati via posta alla
SIAE, Sezione Musica, Ufficio Documentazione -
Viale della Letteratura, 30 - 00100 ROMA. Si consiglia
di inviare la documentazione a mezzo raccomandata
A.R.
I depositi possono anche essere effettuati con
consegna diretta presso gli Sportelli Autori della
Direzione Generale, Sezione Musica, in Roma, Viale
della Letteratura 30 (dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12,30; il martedì
e il giovedì anche dalle ore 14,30 alle
ore 16), o presso le seguenti Sedi Regionali SIAE:
Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo, Roma.
Come compilare il bollettino di dichiarazione
Per ciascuna composizione deve essere compilato
un bollettino (mod. 112), utilizzando il modulo
originale fornito dalle Sedi Regionali o dalla
Direzione Generale della SIAE. Non possono essere
utilizzati facsimili o fotocopie.
Mediante un unico bollettino deve essere dichiarata
la musica espressamente composta per un determinato
film sonoro o per uno spettacolo teatrale (musiche
di scena) indicando i titoli dei singoli brani
staccati ed autonomi nello spazio "Annotazioni"
sul retro del bollettino.
Nella compilazione del bollettino occorre tener
conto delle seguenti regole e modalità:
Titolo: uno stesso autore o compositore
non può depositare più opere aventi
lo stesso titolo. La SIAE può chiedere
la modifica di titoli che possano creare confusione
con opere preesistenti.
Lo spazio riservato al titolo originale deve essere
compilato nel caso di opere straniere quando si
effettui il deposito della versione italiana.
Genere dell'opera: indicare il genere più
attinente tra quelli elencati nella lista dei
generi.
Durata: indicare la durata di esecuzione
del brano con la migliore approssimazione.
Nominativi: riportare i nominativi completi,
o gli pseudonimi o i nomi d'arte già registrati
alla SIAE, di tutti gli aventi diritto dell'opera
come autori, compositori, editori, ciascuno nell'apposito
rigo con la sigla corrispondente all'apporto creativo
come da legenda riportata sul bollettino. Indicare
per ciascun nominativo il numero di posizione
SIAE. Nel caso di aventi diritto iscritti a Società
di Autori straniere indicare la Società
di Autori di appartenenza. Devono essere indicati
anche i nominativi degli eventuali coautori non
associati né alla SIAE né ad altra
Società di Autori, riservando comunque
loro la quota di spettanza. In questo caso gli
associati dichiaranti dovranno completare il deposito
con una dichiarazione di liberatoria.
Quote dei proventi: riportare la quota
dei proventi che, in base all'accordo tra gli
interessati, è assegnata a ciascun avente
diritto, espressa in 24imi nella colonna relativa
ai diritti di pubblica esecuzione ed espressa
in 100imi nella colonna relativa ai diritti di
riproduzione meccanica. Verificare che la somma
di tutte le quote totalizzi rispettivamente 24/24
e 100/100. Gli interessati sono liberi di dividere
tra loro il totale dei proventi secondo gli accordi
stabiliti, salvo il rispetto delle quote minime,
secondo la tabella riportata sul retro del bollettino.
Territorio: indicare "Tutto il mondo"
oppure i singoli territori per i quali è
valido lo schema di riparto delle quote. Diversi
schemi di riparto per la stessa opera in diversi
territori sono ammessi soltanto in presenza, per
quei territori, di differenti titolari dei diritti
in via derivata (es. adattatori in lingua locale,
editori, sub-editori) ed in tal caso devono essere
depositati bollettini di dichiarazione separati,
ciascuno compilato in ogni sua parte, con l'indicazione
del territorio di validità.
Firme autografe: il bollettino deve essere
firmato da tutti i dichiaranti, in carattere corsivo,
utilizzando l'effettivo nome e cognome, con esclusione
in questo caso di pseudonimi e nomi d'arte, pur
se registrati alla SIAE. Non è richiesta
la firma dei non associati alla SIAE.
Identificativo musicale: devono essere
trascritte nello spazio apposito, sul retro del
bollettino, almeno le prime otto battute della
linea melodica dell'opera, per l'immediata identificazione
del brano.
Cartolina-ricevuta: deve essere compilata
dal mittente in ogni sua parte per la restituzione
da parte degli Uffici con l'apposizione del numero
di repertorio assegnato all'opera. Per ogni bollettino
verrà restituita una sola cartolina-ricevuta
al nominativo indicato nello spazio "mittente"
sul retro, purché si tratti di uno dei
dichiaranti dell'opera. La cartolina-ricevuta
attesta soltanto la materiale ricezione del documento
indipendentemente da eventuali irregolarità
che verranno eventualmente comunicate dagli Uffici
agli interessati.
Avvertenze:
Non potranno essere accettati bollettini di
dichiarazione che rechino abrasioni o cancellature.
Quanto dichiarato nei bollettini è reso
ad un Ente Pubblico e, se non rispondente al vero
- specie per i dati di paternità delle
opere - potrà dar luogo alle sanzioni disciplinari
previste dallo Statuto, salvo più gravi
responsabilità.
La compilazione o sottoscrizione parziale o erronea
del bollettino comporta la sua irregolarità
con conseguenti ritardi nel perfezionamento del
deposito
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