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LA SIAE

Modalità di deposito


Gli associati alla Sezione Musica sono obbligati a dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbiano od acquisiscano diritti.
La dichiarazione dell'opera deve essere effettuata comunque dagli associati alla Sezione Musica che abbiano partecipato alla creazione dell'opera o ne siano editori o sub-editori, anche se all'opera abbiano collaborato o siano interessati autori o editori non associati alla Sezione Musica della SIAE.


Opere interamente originali

Per la dichiarazione deve essere presentato, per ciascuna opera, un bollettino di dichiarazione (modello 112).
Il bollettino deve essere corredato da un esemplare manoscritto o stampato dell'opera, completo della parte letteraria e almeno della linea melodica della parte musicale. E' interesse degli associati depositare un esemplare quanto più completo possibile per l'identificazione del brano.


NB: Non è consentita la dichiarazione e il deposito di soli testi letterari non ancora posti in musica.

Per i generi musicali non trascrivibili, come la musica elettronica o concreta, è consentito il deposito di una registrazione. Eccezionalmente è anche consentito il deposito della registrazione, al posto della partitura, per le sole opere di musica sinfonica o da camera.
Gli esemplari delle opere devono recare i nominativi di tutti gli autori con la specifica del loro apporto creativo: le indicazioni dovranno coincidere con i dati riportati nel bollettino di dichiarazione.


Opere straniere in sub-edizione

Il deposito dell'esemplare dell'opera non è richiesto per le opere straniere dichiarate da editori associati alla SIAE come sub-editori per l'Italia. Per le opere straniere in sub-edizione è inoltre possibile effettuare il deposito informatico delle opere.


Elaborazioni di opere preesistenti

Non sono accettate in amministrazione dalla Sezione Musica, ai fini sociali, le elaborazioni di carattere creativo di opere musicali preesistenti che siano ancora nel termine di tutela legale (70 anni dopo la morte dell'ultimo dei coautori)
E' tuttavia consentito l'adattamento in lingua italiana del testo di opere straniere. In tal caso, per le opere in sub-edizione, al bollettino mod.112 deve essere accluso il solo testo adattato. Per gli adattamenti italiani di opere straniere non in sub-edizione invece è necessario effettuare il deposito secondo le modalità previste per le opere interamente originali, con l'aggiunta di un documento di autorizzazione all'adattamento rilasciato dagli aventi diritto sul brano originale.
E' anche consentito l'abbinamento di testi letterari o poetici preesistenti e tutelati a musiche originali, con le modalità previste per il deposito delle opere interamente originali e l'aggiunta di un documento di autorizzazione rilasciato dagli aventi diritto sul testo letterario o poetico da utilizzare.
È consentita la dichiarazione e il deposito di elaborazioni creative di opere preesistenti di dominio pubblico . In tal caso, oltre al bollettino di dichiarazione mod. 112 e all'esemplare dell'elaborazione, dovrà essere presentato un esemplare dell'opera originale elaborata e l'apposito modello 150. Dovrà inoltre essere versata per ciascuna elaborazione una tassa istruttoria. La documentazione relativa all'elaborazione sarà quindi sottoposta all'esame di una speciale Commissione Tecnica che provvederà all'analisi degli interventi effettuati sull'opera originale ed all'assegnazione dei diritti.


Dove effettuare il deposito


I bollettini di dichiarazione, insieme all'esemplare dell'opera, possono essere inviati via posta alla SIAE, Sezione Musica, Ufficio Documentazione - Viale della Letteratura, 30 - 00100 ROMA. Si consiglia di inviare la documentazione a mezzo raccomandata A.R.
I depositi possono anche essere effettuati con consegna diretta presso gli Sportelli Autori della Direzione Generale, Sezione Musica, in Roma, Viale della Letteratura 30 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30; il martedì e il giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16), o presso le seguenti Sedi Regionali SIAE: Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo, Roma.


Come compilare il bollettino di dichiarazione


Per ciascuna composizione deve essere compilato un bollettino (mod. 112), utilizzando il modulo originale fornito dalle Sedi Regionali o dalla Direzione Generale della SIAE. Non possono essere utilizzati facsimili o fotocopie.
Mediante un unico bollettino deve essere dichiarata la musica espressamente composta per un determinato film sonoro o per uno spettacolo teatrale (musiche di scena) indicando i titoli dei singoli brani staccati ed autonomi nello spazio "Annotazioni" sul retro del bollettino.
Nella compilazione del bollettino occorre tener conto delle seguenti regole e modalità:
Titolo: uno stesso autore o compositore non può depositare più opere aventi lo stesso titolo. La SIAE può chiedere la modifica di titoli che possano creare confusione con opere preesistenti.
Lo spazio riservato al titolo originale deve essere compilato nel caso di opere straniere quando si effettui il deposito della versione italiana.
Genere dell'opera: indicare il genere più attinente tra quelli elencati nella lista dei generi.
Durata: indicare la durata di esecuzione del brano con la migliore approssimazione.
Nominativi: riportare i nominativi completi, o gli pseudonimi o i nomi d'arte già registrati alla SIAE, di tutti gli aventi diritto dell'opera come autori, compositori, editori, ciascuno nell'apposito rigo con la sigla corrispondente all'apporto creativo come da legenda riportata sul bollettino. Indicare per ciascun nominativo il numero di posizione SIAE. Nel caso di aventi diritto iscritti a Società di Autori straniere indicare la Società di Autori di appartenenza. Devono essere indicati anche i nominativi degli eventuali coautori non associati né alla SIAE né ad altra Società di Autori, riservando comunque loro la quota di spettanza. In questo caso gli associati dichiaranti dovranno completare il deposito con una dichiarazione di liberatoria.
Quote dei proventi: riportare la quota dei proventi che, in base all'accordo tra gli interessati, è assegnata a ciascun avente diritto, espressa in 24imi nella colonna relativa ai diritti di pubblica esecuzione ed espressa in 100imi nella colonna relativa ai diritti di riproduzione meccanica. Verificare che la somma di tutte le quote totalizzi rispettivamente 24/24 e 100/100. Gli interessati sono liberi di dividere tra loro il totale dei proventi secondo gli accordi stabiliti, salvo il rispetto delle quote minime, secondo la tabella riportata sul retro del bollettino.
Territorio: indicare "Tutto il mondo" oppure i singoli territori per i quali è valido lo schema di riparto delle quote. Diversi schemi di riparto per la stessa opera in diversi territori sono ammessi soltanto in presenza, per quei territori, di differenti titolari dei diritti in via derivata (es. adattatori in lingua locale, editori, sub-editori) ed in tal caso devono essere depositati bollettini di dichiarazione separati, ciascuno compilato in ogni sua parte, con l'indicazione del territorio di validità.
Firme autografe: il bollettino deve essere firmato da tutti i dichiaranti, in carattere corsivo, utilizzando l'effettivo nome e cognome, con esclusione in questo caso di pseudonimi e nomi d'arte, pur se registrati alla SIAE. Non è richiesta la firma dei non associati alla SIAE.
Identificativo musicale: devono essere trascritte nello spazio apposito, sul retro del bollettino, almeno le prime otto battute della linea melodica dell'opera, per l'immediata identificazione del brano.
Cartolina-ricevuta: deve essere compilata dal mittente in ogni sua parte per la restituzione da parte degli Uffici con l'apposizione del numero di repertorio assegnato all'opera. Per ogni bollettino verrà restituita una sola cartolina-ricevuta al nominativo indicato nello spazio "mittente" sul retro, purché si tratti di uno dei dichiaranti dell'opera. La cartolina-ricevuta attesta soltanto la materiale ricezione del documento indipendentemente da eventuali irregolarità che verranno eventualmente comunicate dagli Uffici agli interessati.


Avvertenze:
Non potranno essere accettati bollettini di dichiarazione che rechino abrasioni o cancellature.
Quanto dichiarato nei bollettini è reso ad un Ente Pubblico e, se non rispondente al vero - specie per i dati di paternità delle opere - potrà dar luogo alle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto, salvo più gravi responsabilità.
La compilazione o sottoscrizione parziale o erronea del bollettino comporta la sua irregolarità con conseguenti ritardi nel perfezionamento del deposito

 

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