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LA SIAE
F.A.Q.
Come comportarsi se le composizioni
musicali vengono create insieme da un gruppo o
una band musicale?
Il diritto d’autore ha natura
personale.
Debbono quindi iscriversi alla
SIAE, individualmente, i componenti del gruppo
o della band che abbiano partecipato alla creazione
delle opere. Le opere debbono poi essere dichiarate
alla Sezione Musica con le modalità ordinarie,
indicando singolarmente i nomi delle persone che
hanno partecipato alla creazione dell’opera come
compositori o autori della musica o del testo.
Può essere registrato alla
SIAE il nome di una band o di un gruppo musicale?
La protezione del nome di una
band o di un gruppo musicale non rientra nelle
competenze della SIAE. La registrazione come marchio
o denominazione, per evitare l’utilizzo da parte
di altri, è possibile presso il Ministero dell’Industria
e Commercio, Ufficio Marchi e Brevetti.
Fino a quando è protetta
un’opera e quando invece diviene di dominio pubblico?
In base alla legge italiana
e anche di quella dell’Unione Europea, un’opera
diventa di dominio pubblico, e può quindi essere
liberamente utilizzata, dopo 70 anni dalla morte
del suo autore. Nel caso di più coautori il calcolo
parte dall’anno di morte dell’ultimo superstite.
Vi sono pertanto opere il cui autore principale
è deceduto da oltre 70 anni ma che sono ancora
tutelate perché i coautori o i librettisti non
sono ancora di dominio pubblico. Per le opere
straniere di Paesi extra unione europea il calcolo
può essere più complesso poiché occorre valutare
i rapporti giuridici internazionali tra l’Italia
e il Paese di origine dell’opera comparando le
rispettive legislazioni.
Se i miei brani vengono utilizzati
all’ estero sono comunque tutelato dalla SIAE?
La SIAE ha contratti di rappresentanza
con le Società di Autori dei più importanti Paesi,
che provvedono, secondo le proprie regole e in
base alle proprie tariffe, ad amministrare nei
loro territori anche il repertorio tutelato dalla
SIAE, assimilando gli associati SIAE ai propri.
Così, ad esempio, se un brano
depositato alla SIAE viene eseguito durante un
concerto in Francia, la Società di autori francese
SACEM provvede ad incassare i proventi secondo
le proprie tariffe, e, dedotta la propria provvigione,
li trasmette alla SIAE per il successivo pagamento
agli aventi diritto. Lo stesso avviene se, sempre
ad esempio, un brano depositato alla SIAE viene
pubblicato su un disco prodotto in Germania; la
Società degli autori tedesca GEMA provvede ad
incassare i proventi, secondo le proprie tariffe,
ed a trasmetterli alla SIAE per il pagamento agli
aventi diritto.
La SIAE è rappresentata in
quasi tutti i Paesi tramite le Società degli autori
locali (l’elenco completo delle Società in contatto
con la SIAE e dei loro territori è consultabile
su questo sito ), in modo da assicurare la tutela
delle opere dei propri associati in tutto il mondo.
Vorrei avviare una attività
di produzione discografica e di edizione musicale:
quali rapporti devo instaurare con la SIAE ?
Le case discografiche, cioè
le aziende produttrici di supporti audio nei diversi
formati, sono, dal punto di vista del diritto
d'autore, utilizzatori di opere musicali a scopo
commerciale, mediante la loro incisione, riproduzione
e messa in commercio. Perciò, il produttore discografico
deve corrispondere alla SIAE le royalties che
spettano agli autori ed editori delle opere riprodotte
ed è tenuto ad applicare il contrassegno SIAE
sugli esemplari prodotti.
Diverso è il ruolo dell'editore
musicale che, come proprietario dell'opera in
dei base ai contratti stipulati con gli autori,
è uno dei titolari dei diritti e riceve, quindi,
le royalties incassate per lo sfruttamento delle
opere. L'editore musicale deve essere, comunque,
associato alla SIAE (o da essa rappresentato)
per poter usufruire del servizio di incasso e
distribuzione delle royalties svolto dalla Società.
Benché, in genere, la Produzione
Discografica e l'Edizione Musicale siano esercitate
da soggetti giuridici distinti, anche se spesso
collegati o consociati, può darsi il caso di aziende
che svolgano, come unico soggetto, ambedue le
attività.
In questo caso esse hanno rapporti
con la SIAE in entrambi i ruoli, da un lato, come
utilizzatori tenuti al versamento delle royalty,
e dall'altro, come associati beneficiari delle
royalty stesse.
E’ possibile depositare testi
letterari non ancora posti in musica?
No. La Sezione Musica accetta
in tutela solo opere musicali pronte per la pubblica
utilizzazione e quindi completa di musica e testo,
se previsto.
I soli testi in attesa di essere
musicati possono però essere depositati, a solo
scopo cautelativo, presso il Servizio Deposito
Opere Inedite, con custodia quinquennale del materiale
depositato a nome di chi deposita
La SIAE tutela le opere musicali
anche quando il testo o la musica vengono riprodotti
graficamente, ad esempio in libri, riviste, spartiti
etc.?
No, la riproduzione a stampa
o grafica delle opere musicali non rientra nel
mandato affidato alla SIAE /Sezione Musica all’atto
dell’iscrizione.
Pertanto, queste utilizzazioni
devono essere autorizzate direttamente dagli aventi
diritto (editore dei brani o, in mancanza, autore).
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