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Il diritto d'autore
Il Codice civile da una definizione
molto chiara del concetto di diritto d’autore:
"formano oggetto del diritto d’autore le opere
dell’ingegno di carattere creativo, appartenenti
alle scienze, alla letteratura, alla musica, al
teatro, ecc., qualunque sia il modo o la forma
di espressione."
Il diritto d’autore, è , quindi ,il diritto che
spetta all’autore dell’opera dell’ingegno di poter
disporre della propria opera sia dal punto di
vista economico che morale.
Ogni volta che un’opera dell’ingegno viene utilizzata
o venduta, l’autore ha il diritto di vedersi riconosciuto
un compenso.
Esistono due tipi di diritti d’autore internazionalmente
riconosciuti: i diritti di pubblica esecuzione
e i diritti di riproduzione fonomeccanica.
I diritti di pubblica esecuzione sono i
diritti relativi a "balli e intrattenimenti con
ballo con esecuzioni dal vivo e con esecuzioni
con strumenti di qualsiasi tipo".
Gli emolumenti riguardanti i diritti di pubblica
esecuzione devono essere versati alla SIAE ogni
qualvolta si esegue una composizione regolarmente
registrata. E’ per questo scopo che si ha l’obbligo
di compilare il famoso borderò SIAE, ad esempio
al termine di un esecuzione dal vivo. Anche le
radio e le TV hanno l’obbligo di versare alla
SIAE gli emolumenti sui diritti di pubblica esecuzione,
determinati in base allo share dell’emittente
stessa.
I diritti di riproduzione fonomeccanica
si riferiscono a riproduzioni meccaniche su CD,
dischi, nastri e registrazioni. Vengono pagati
agli artisti, ai compositori e alle case editrici
titolari della composizione, sulle vendite realizzate
dalle pubblicazioni di supporti fonografici, con
percentuali precedentemente concordate tra casa
editrice e autore/compositore e regolarmente comunicate
alla SIAE.
La SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) è
l’ente (pubblico) che tutela gli autori ed editori,
amministrando in regime di monopolio i diritti
che provengono dalla riproduzione fonomeccanica
e dalla pubblica esecuzione e ripartendo i proventi
ai detentori delle composizioni.
Il diritto d’autore secondo le ultime disposizioni
di legge del 1996 vale fino a 70 anni a partire
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della
morte dell’autore, dopodichè diventa di pubblico
dominio, cioè liberamente utilizzabile.
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