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ECCO
IL
TESTO
DEL
REGOLAMENTO
DEL
52MO
FESTIVAL
DI
SANREMO
PREMESSA
L'Organizzazione
generale
del
52°
Festival
della
Canzone
Italiana
di
Sanremo
è
stata
affidata
dal
Comune
di
Sanremo
alla
RAI
-
Radiotelevisione
Italiana
S.p.A..
Il
52°
Festival
di
Sanremo
si
articolerà
in
diversi
momenti
di
spettacolo,
oggetto
di
diretta
televisiva
da
Sanremo:
-
SANREMO
GIOVANI
-
Una
trasmissione
in
prima
serata
il
14
novembre
2001,
dedicata
alla
presentazione
dei
Giovani
in
gara
al
Festival
-
FESTIVAL
-
Cinque
trasmissioni
in
prima
serata
il
5-
6-
7-
8-
9
marzo
2002
-
DOPOFESTIVAL
-
Quattro
trasmissioni
in
seconda
serata
il
5-6-7-8
marzo
2002
-
SANREMO
ESTATE
-
Due
trasmissioni
in
prima
serata
nel
giugno
2002.
Per
tutte
le
suddette
manifestazioni
la
RAI
potrà
perfezionare
accordi
di
sponsorizzazione,
telepromozione
e/o
altri
momenti
promozionali.
ORGANISMI
DEL
FESTIVAL
art.1
-
L'incarico
di
realizzare
il
Festival
è
affidato
alla
Divisione
TV
CANALE
1
e
2
-
RAIUNO,
la
quale
si
avvale
della
collaborazione
di
un
Direttore
Artistico
del
Festival.
Egli
presenta
il
progetto
complessivo
di
spettacolo,
è
garante
della
linea
editoriale
indicata
dalla
RAI
e
riferisce
alla
Direzione
di
Rete.
La
Direzione
di
Rete,
sentito
il
Direttore
Artistico,
nomina
l'Organizzazione
del
Festival,
che
è
l'ufficio
di
RAIUNO
delegato
a
produrre
l'intero
progetto.
art.2
-
La
Direzione
di
Rete
nomina
la
Commissione
Artistica.
Essa
è
l'organismo
collegiale
preposto
alle
scelte
artistiche
del
Festival
per
quanto
attiene
alla
formazione
del
cast
dei
cantanti
in
gara,
sia
per
la
sezione
Giovani,
che
per
la
sezione
Campioni.
La
Commissione
Artistica
è
composta
da
due
rappresentanti
dell'Organizzazione
e
da
tre
esperti
musicali.
La
Commissione
Artistica,
in
particolare,
ha
il
compito
di:
-
selezionare
i
cantanti
Giovani
che
parteciperanno
al
Festival,
sulla
base
di
quanto
previsto
ai
successivi
artt.
5
e
7;
-
invitare
i
cantanti
Campioni
al
Festival
su
indicazione
del
Direttore
Artistico
La
Commissione
Artistica
concorda
con
il
Comitato
il
procedimento
formale
di
selezione.
La
Commissione
è
validamente
riunita
con
la
presenza
della
totalità
dei
componenti
salvo
comprovato
impedimento.
art.3
-
L'Organizzazione
nomina
un
apposito
Comitato
composto
da
5
membri
-
tra
i
quali
verranno
rappresentate
anche
le
OO.SS.
(UILSIC-UIL,
FISTEL-CISL,
SLC-CGIL)
che,
oltre
a
svolgere
funzioni
di
controllo,
provvederà
in
particolare
a:
-
presiedere
all'apertura
dei
plichi
pervenuti
per
la
selezione
dei
Giovani
e
l'iscrizione
al
Festival
dei
Campioni;
-
verificare
le
condizioni
di
ammissibilità
degli
stessi;
-
escludere,
eventualmente
anche
nel
corso
delle
operazioni
di
selezione,
le
domande
di
partecipazione
non
in
possesso
dei
requisiti
richiesti;
-
concordare
con
la
Commissione
Artistica
il
procedimento
formale
di
selezione,
assistere
alle
operazioni
di
selezione
-verificando
la
conformità
delle
medesime
al
procedimento
fissato,
anche
chiedendo
informazioni,
chiarimenti
e
precisazioni
alla
Commissione
Artistica
-
ed
esaminare
il
verbale
redatto
dalla
stessa;
-
redigere
i
verbali
ufficiali
al
termine
delle
diverse
fasi
di
lavoro.
A
tal
fine
è
necessario
che
ogni
singolo
delegato
segua
interamente
lo
svolgimento
di
ciascuna
delle
fasi
di
lavoro,
senza
avvicendamenti.
I
membri
del
Comitato
saranno
presenti
nella
sede
del
notaio
a
Sanremo
all'arrivo
dei
voti
espressi
dalle
giurie
del
Festival.
Il
Comitato,
previa
verifica
della
regolare
convocazione
dei
singoli
componenti,
è
validamente
riunito
con
la
presenza
almeno
della
maggioranza
dei
componenti
e
delibera
a
maggioranza
dei
presenti.
SEZIONI
FESTIVAL
art.4
-
Partecipano
alla
gara
32
cantanti
cosi'
suddivisi:
Sezione
GIOVANI:
16
cantanti,
selezionati
dalla
Commissione
Artistica.
Sezione
CAMPIONI:
16
cantanti,
invitati
dalla
Commissione
Artistica
su
indicazione
del
Direttore
Artistico.
SELEZIONE
GIOVANI
art.5
-
I
cantanti
che
accederanno
al
Festival
nella
sezione
Giovani,
verranno
scelti
attraverso
una
selezione,
ad
insindacabile
giudizio
della
Commissione
Artistica,
secondo
criteri
di
valutazione
che
dovranno
tener
conto
della
validità
artistica,
della
originalità
e
della
capacità
interpretativa
dei
cantanti
stessi.
La
selezione
(salvo
quanto
previsto
al
successivo
art.7)
avverrà
sulla
base
dell'ascolto
di
una
canzone
inedita
-che
dovrà
avere
le
caratteristiche
di
cui
al
successivo
art.21,
il
quale
si
intende
qui
interamente
richiamato-
e
della
valutazione
del
progetto
artistico
presentato
dalle
case
discografiche.
Il
Direttore
Artistico
potrà
partecipare
alle
sedute
d'ascolto
delle
canzoni
inviate.
art.6
-
Per
partecipare
alla
selezione
è
necessario
essere
in
possesso
dei
seguenti
requisiti:
-
essere
cittadino
italiano;
-
non
aver
compiuto
il
35mo
anno
di
età
alla
data
ultima
di
iscrizione
13/10/01
per
i
cantanti
singoli.
Nel
caso
di
gruppi
tale
limite
si
intende
come
media
di
età
dei
componenti;
-
non
aver
mai
preso
parte
in
qualità
di
Campione
a
precedenti
edizioni
del
Festival
di
Sanremo;
-
aver
pubblicato
almeno
un
CD
singolo
(in
commercio)
in
regola
con
la
licenza
SIAE,
alla
data
di
iscrizione,
anche
se
registrato
come
cantante
solista
in
una
formazione
diversa
(es:
gruppo,
duo
ecc)
da
quella
con
la
quale
intende
iscriversi.
Non
sono
ritenuti
validi
i
CD-R
o
le
audiocassette
e
le
compilation.
art.7
-
In
base
agli
accordi
sottoscritti
tra
RAI
e
Comune
di
Sanremo,
si
stabilisce
che
4
dei
16
cantanti
ammessi
al
Festival,
saranno
scelti
dalla
Commissione
Artistica
tra
gli
otto
finalisti
dell'Accademia
della
Canzone
di
Sanremo,
sulla
base
dell'ascolto
della
canzone
inedita
-
con
le
caratteristiche
indicate
nel
successivo
art.
21,
il
quale
si
intende
qui
interamente
richiamato
e
i
cui
autori
dovranno
essere
cittadini
italiani
-
con
la
quale
si
esibiranno
al
Festival.
L'Organizzazione
riconosce
unicamente
ai
finalisti
di
tale
manifestazione
organizzata,
per
conto
del
Comune
di
Sanremo,
dalla
Publimod
s.a.s.-
il
diritto
di
partecipare,
con
le
modalità
su
esposte,
al
Festival.
I
quattro
cantanti,
in
quanto
debuttanti
e
perciò
privi
del
CD
singolo
richiesto,
dovranno
comunque
essere
in
possesso
degli
altri
requisiti
(art.6)
alla
data
del
20/10/2001,
tenuto
conto
dei
tempi
di
svolgimento
della
predetta
manifestazione.
art.8
-
Ciascuna
casa
discografica
con
sede
legale
in
Italia
ed
associata
(alla
scadenza
della
data
d'iscrizione)
all'AFI
o
alla
FIMI,
in
quanto
parti
firmatarie
dei
Contratti
Collettivi
Nazionali
di
Lavoro
del
settore,
potrà
presentare
alla
selezione
non
più
di
tre
domande
di
partecipazione
di
cantanti
o
gruppi.
Per
casa
discografica
si
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