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IL CASO NAPSTER

 

Conclusioni

Trarre le conclusioni dell'argomento trattato in questa dissertazione può risultare assai complesso per un motivo in particolare: l'evoluzione tecnologica e le problematiche relative, in particolare, all'MP3, sono alla base di una disciplina in itinere, che allo stato attuale non vede alcun tramonto all'orizzonte, ma semmai un'alba continua.La stessa disciplina del diritto d'autore, che vede ancora le proprie fondamenta nella l. 633 del 1941, si è evoluta notevolmente e costantemente negli anni mostrando il grande merito del legislatore del 1941 ossia l'avere elaborato un testo normativo estremamente duttile. Ciò nonostante sembra che la legge non riesca a ricomprendere le continue evoluzioni tecnologiche che a fatica trovano tutela ai margini della legge stessa.Gli interventi del legislatore, sia nazionale che europeo, sono stati molto numerosi, come si è sottolineato nel corso di tutta la trattazione; si ricorda in questa sede la "Proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione" .Dai "considerando" emerge chiaramente la presa di coscienza del legislatore europeo sulla necessità di istituire un quadro giuridico generale e flessibile sul diritto d'autore e sui diritti connessi, in quanto gli stessi svolgono un'importante funzione nello sviluppo e nella commercializzazione di nuovi prodotti e nuovi servizi.Il legislatore italiano deve quindi tenere in considerazione sia i limiti posti dalla legislazione interna, in particolare quelli legati all'evoluzione del concetto di creatività che sta assumendo un significato diverso e più evoluto di quello previsto dall'art. 1 della legge sul diritto d'autore, sia la nuova disciplina comunitaria che, data l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, pone dei problemi di armonizzazione circa il recepimento.Per quanto riguarda in particolare l'MP3 è stato messo in evidenza l'intervento in extremis della SIAE di dare una disciplina all'utilizzo degli innumerevoli siti che utilizzano questa tecnica di realizzazione della musica.Si è detto che di per sé l'MP3 non crea problemi di applicazione normativa in quanto è un semplice strumento di realizzazione, ma utilizzato congiuntamente a Internet, quale strumento di diffusione per eccellenza, supera le barriere nazionali e assume la portata di strumento senza confini.E' necessario sottolineare inoltre che il tentativo di risoluzione delle problematiche legate all'MP3 viaggia su una lunghezza di gran lunga minore rispetto all'evoluzione e alla nascita di altri strumenti di realizzazione. Basti pensare che negli Stati Uniti al momento in cui si sta scrivendo - settembre 2000 - è ancora in corso il giudizio di appello relativo al caso Napster, il maggiore sito visitato nel mondo che ha lanciato l'MP3 e, contestualmente, stanno prendendo forma sistemi molto più evoluti.Ci si trova quindi di fronte ad una corsa contro il tempo e il rischio in cui si incorre è quello di riuscire solo in parte ad arginare, attraverso interventi giurisprudenziali, un fiume tecnologico costantemente in piena.Non si può quindi concludere che con un "giudizio di valore", che dovrebbe essere estraneo all'attività di un futuro giurista, ma, date le premesse, non lo è, perciò è auspicabile un'immediata presa di coscienza dei legislatori non soltanto sulle problematiche giuridiche del digitale on-line già esistenti, quanto sulle creazioni tecnologiche che invaderanno il mercato telematico in un futuro molto prossimo.

Tratto dalla tesi di
LORENZO PALMIERI
"Problematiche giuridiche dell'audio digitale"

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