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I diritti patrimoniali dell'autore.

DI: Dott. Lorenzo Palmieri

 

[...] È necessario analizzare in questo paragrafo la disciplina italiana del diritto d'autore relativamente ai diritti patrimoniali, mettendone in risalto le modifiche apportate dalla normativa successiva al 1941, per capire meglio quanto sarà successivamente illustrato nella parte specificamente dedicata alle problematiche economiche legate all'MP3. Il diritto d'autore gode di una tutela sia morale, come è stato già illustrato nel primo paragrafo, sia patrimoniale: l'autore infatti oltre al c.d. diritto di paternità dell'opera ha il diritto di utilizzazione economica esclusiva di questa. La tutela è sancita dalla sezione prima del capo terzo della legge, come modificato dalla normativa successiva, intitolato appunto "Protezione della utilizzazione economica dell'opera" e si estende anche allo sfruttamento economico di singole parti dell'opera, se dotate di autonomo carattere creativo . Se l'opera viene realizzata su commissione o nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, all'autore competono le prerogative intrasmissibili di carattere morale (diritto acquistato dallo stesso autore a titolo originario); il diritto di carattere patrimoniale sarà acquistato a titolo derivativo dal committente o datore di lavoro sulla base del relativo contratto . L'Unione Europea ha emanato alcune direttive aventi lo scopo di armonizzare i sistemi legislativi degli Stati membri e, per quel che concerne l'Italia, la legislazione europea non ha sostanzialmente ampliato i diritti riconosciuti dalla l. aut., ma li ha ulteriormente specificati. In materia di utilizzazione economica la direttiva CEE 92/100, la legge delega 146/94 e il successivo d.lgs 685/94 di attuazione, assieme alla l. 633/41 ovviamente, sono le fonti normative di riferimento. Si cercherà quindi, date le premesse normative, di presentare soprattutto attraverso l'analisi della legge sul diritto d'autore il quadro d'insieme delle principali disposizioni che interessano l'argomento in questione. Proseguendo quindi nell'esame della utilizzazione economica, è necessario ribadire che l'utilizzazione stessa è soggetta a consenso e a compenso liberamente pattuito; quanto detto si evince dal principio al quale si ispirano la Convenzione di Berna, il Codice Civile e la stessa legge 633/41. Le deroghe al principio generale però non mancano, infatti le utilizzazioni libere sono previste dalla stessa l. aut. e prescindono dal consenso. In quest'ottica è possibile vedere più chiaramente che mai la funzione sociale che l'opera dell'ingegno esplica. L'opera, una volta resa pubblica e quindi conoscibile a tutti, non si risolve in una utilità morale ed economica per l'autore, ma svolge un'azione educativa, conoscitiva, ricreativa e di godimento per l'intera società. Al legislatore del '41 questa funzione non è stata indifferente, ma, carpendone a pieno il significato, si è premurato di disciplinarla compiutamente in modo da equilibrare gli interessi personali del creatore dell'opera e gli interessi generali del pubblico. Dal punto di vista pratico questa deroga consiste in una licenza posta dalla legge stessa di "libera utilizzazione" dell'opera, quindi senza necessità del consenso dell'autore; l'utilizzazione può poi essere effettuata gratuitamente o dietro compenso concordato con l'autore o con la SIAE nel caso di autori da essa rappresentati. Passando ora all'esame degli altri diritti esclusivi in capo all'autore si evidenziano il diritto esclusivo di riprodurre e di trascrivere l'opera. Venendo al diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera, queste utilizzazioni ricadono nella tutela del diritto esclusivo solo quando siano effettuate "in pubblico". Non mancano le problematiche sul concetto di "luogo pubblico": per le leggi sulla pubblica sicurezza e in generale per quelle di carattere pubblicistico un luogo deve ritenersi pubblico quando esiste la possibilità di frequentarlo e rimane tale anche se non vi sono persone. Per la l. aut. il concetto di pubblico assume un significato diverso: occorre la presenza del pubblico e l'opera può essere rappresentata, recitata, etc anche in un luogo non pubblico come inteso nella prima accezione. Il secondo comma dell'art. 15 è stato soggetto a molte variazioni per poi tornare a disciplinare, in seguito all'intervento della l. 650/96, le medesime fattispecie previste dalla stesura originaria. La deroga riguarda in sostanza le esecuzioni in presenza di pubblico, ma in luogo non pubblico, cioè effettuata in ambiti familiari, di convitto etc. La limitazione del legislatore è anche di stampo soggettivo, (oltre al requisito della mancanza dello scopo di lucro) richiedendo come presupposto "la cerchia ordinaria"; tale concetto è stato interpretato dalla giurisprudenza in senso estensivo, quindi ricomprendendo le persone, anche non familiari, che normalmente frequentano la famiglia. Per quel che concerne il compenso, questo spetta all'autore in misura ridotta, a mente dell'art. 15-bis che recita "…quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvenga nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato,…sempre che non venga effettuata a scopo di lucro".

 

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