I
diritti patrimoniali
dell'autore.
DI:
Dott. Lorenzo
Palmieri
[...]
È necessario
analizzare
in questo
paragrafo
la disciplina
italiana del
diritto d'autore
relativamente
ai diritti
patrimoniali,
mettendone
in risalto
le modifiche
apportate
dalla normativa
successiva
al 1941, per
capire meglio
quanto sarà
successivamente
illustrato
nella parte
specificamente
dedicata alle
problematiche
economiche
legate all'MP3.
Il diritto
d'autore gode
di una tutela
sia morale,
come è stato
già illustrato
nel primo
paragrafo,
sia patrimoniale:
l'autore infatti
oltre al c.d.
diritto di
paternità
dell'opera
ha il diritto
di utilizzazione
economica
esclusiva
di questa.
La tutela
è sancita
dalla sezione
prima del
capo terzo
della legge,
come modificato
dalla normativa
successiva,
intitolato
appunto "Protezione
della utilizzazione
economica
dell'opera"
e si estende
anche allo
sfruttamento
economico
di singole
parti dell'opera,
se dotate
di autonomo
carattere
creativo .
Se l'opera
viene realizzata
su commissione
o nell'ambito
di un rapporto
di lavoro
subordinato,
all'autore
competono
le prerogative
intrasmissibili
di carattere
morale (diritto
acquistato
dallo stesso
autore a titolo
originario);
il diritto
di carattere
patrimoniale
sarà acquistato
a titolo derivativo
dal committente
o datore di
lavoro sulla
base del relativo
contratto
. L'Unione
Europea ha
emanato alcune
direttive
aventi lo
scopo di armonizzare
i sistemi
legislativi
degli Stati
membri e,
per quel che
concerne l'Italia,
la legislazione
europea non
ha sostanzialmente
ampliato i
diritti riconosciuti
dalla l. aut.,
ma li ha ulteriormente
specificati.
In materia
di utilizzazione
economica
la direttiva
CEE 92/100,
la legge delega
146/94 e il
successivo
d.lgs 685/94
di attuazione,
assieme alla
l. 633/41
ovviamente,
sono le fonti
normative
di riferimento.
Si cercherà
quindi, date
le premesse
normative,
di presentare
soprattutto
attraverso
l'analisi
della legge
sul diritto
d'autore il
quadro d'insieme
delle principali
disposizioni
che interessano
l'argomento
in questione.
Proseguendo
quindi nell'esame
della utilizzazione
economica,
è necessario
ribadire che
l'utilizzazione
stessa è soggetta
a consenso
e a compenso
liberamente
pattuito;
quanto detto
si evince
dal principio
al quale si
ispirano la
Convenzione
di Berna,
il Codice
Civile e la
stessa legge
633/41. Le
deroghe al
principio
generale però
non mancano,
infatti le
utilizzazioni
libere sono
previste dalla
stessa l.
aut. e prescindono
dal consenso.
In quest'ottica
è possibile
vedere più
chiaramente
che mai la
funzione sociale
che l'opera
dell'ingegno
esplica. L'opera,
una volta
resa pubblica
e quindi conoscibile
a tutti, non
si risolve
in una utilità
morale ed
economica
per l'autore,
ma svolge
un'azione
educativa,
conoscitiva,
ricreativa
e di godimento
per l'intera
società. Al
legislatore
del '41 questa
funzione non
è stata indifferente,
ma, carpendone
a pieno il
significato,
si è premurato
di disciplinarla
compiutamente
in modo da
equilibrare
gli interessi
personali
del creatore
dell'opera
e gli interessi
generali del
pubblico.
Dal punto
di vista pratico
questa deroga
consiste in
una licenza
posta dalla
legge stessa
di "libera
utilizzazione"
dell'opera,
quindi senza
necessità
del consenso
dell'autore;
l'utilizzazione
può poi essere
effettuata
gratuitamente
o dietro compenso
concordato
con l'autore
o con la SIAE
nel caso di
autori da
essa rappresentati.
Passando ora
all'esame
degli altri
diritti esclusivi
in capo all'autore
si evidenziano
il diritto
esclusivo
di riprodurre
e di trascrivere
l'opera. Venendo
al diritto
esclusivo
di eseguire,
rappresentare
o recitare
in pubblico
l'opera, queste
utilizzazioni
ricadono nella
tutela del
diritto esclusivo
solo quando
siano effettuate
"in pubblico".
Non mancano
le problematiche
sul concetto
di "luogo
pubblico":
per le leggi
sulla pubblica
sicurezza
e in generale
per quelle
di carattere
pubblicistico
un luogo deve
ritenersi
pubblico quando
esiste la
possibilità
di frequentarlo
e rimane tale
anche se non
vi sono persone.
Per la l.
aut. il concetto
di pubblico
assume un
significato
diverso: occorre
la presenza
del pubblico
e l'opera
può essere
rappresentata,
recitata,
etc anche
in un luogo
non pubblico
come inteso
nella prima
accezione.
Il secondo
comma dell'art.
15 è stato
soggetto a
molte variazioni
per poi tornare
a disciplinare,
in seguito
all'intervento
della l. 650/96,
le medesime
fattispecie
previste dalla
stesura originaria.
La deroga
riguarda in
sostanza le
esecuzioni
in presenza
di pubblico,
ma in luogo
non pubblico,
cioè effettuata
in ambiti
familiari,
di convitto
etc. La limitazione
del legislatore
è anche di
stampo soggettivo,
(oltre al
requisito
della mancanza
dello scopo
di lucro)
richiedendo
come presupposto
"la cerchia
ordinaria";
tale concetto
è stato interpretato
dalla giurisprudenza
in senso estensivo,
quindi ricomprendendo
le persone,
anche non
familiari,
che normalmente
frequentano
la famiglia.
Per quel che
concerne il
compenso,
questo spetta
all'autore
in misura
ridotta, a
mente dell'art.
15-bis che
recita "…quando
l'esecuzione,
rappresentazione
o recitazione
dell'opera
avvenga nella
sede dei centri
o degli istituti
di assistenza,
formalmente
istituiti,
nonché delle
associazioni
di volontariato,…sempre
che non venga
effettuata
a scopo di
lucro".
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