I
diritti patrimoniali
dell'autore.
Venendo
adesso all'analisi
del diritto
di distribuzione,
all'art. 17
l. aut. è
stato sostituito
il diritto
esclusivo
di messa in
commercio
con il diritto
esclusivo
di distribuzione.
Secondo la
norma forma
oggetto di
distribuzione
la messa in
commercio
dell'opera
o degli esemplari
dell'opera,
nonché il
porre in circolazione
o comunque
a disposizione
del pubblico
l'opera o
i suoi esemplari.
Con l'introduzione
del concetto
di "distribuzione"
si è ampliato
notevolmente
il campo d'azione
dello stesso
art. 17; infatti,
nella terminologia
utilizzata
dal legislatore,
è intrinseca
la possibilità
di distribuire
il prodotto
senza metterlo
necessariamente
in circolazione.
Tale eventualità
è possibile
in considerazione
delle nuove
tecnologie;
rientra tra
le possibili
forme di esercizio
del diritto
la messa a
disposizione
di opere effettuata
con la trasmissione
via cavo o
con altre
forme similari
di dematerializzazione.
Per la distribuzione
di opere d'ingegno,
ovviamente
dietro autorizzazione
degli aventi
diritto su
queste opere,
si possono
quindi utilizzare
banche dati,
video on demand,
autostrade
informatiche
attivate all'uopo.
La distribuzione,
se autorizzata,
può avvenire
liberamente
all'interno
dell'Unione
Europea, mentre
costituisce
esercizio
di diritto
esclusivo
l'introduzione,
a fini di
distribuzione,
nel territorio
degli Stati
UE di riproduzioni
fatte in territorio
extracomunitario.
E' stato quindi
recepito il
principio
dell'esaurimento
comunitario
del diritto
esclusivo
di distribuzione
come applicazione
del più generale
principio
del Mercato
Comune Europeo.
Per quel che
concerne il
comma secondo,
si può riportare
il classico
esempio degli
editori che
inviano copie
gratuite di
opere agli
insegnanti
a fini promozionali;
questi non
potranno mettere
in commercio
l'opera, ma
solo utilizzarla
a fini didattici.
In particolare
se vengono
consegnati,
ad esempio,
esemplari
di programmi
per elaboratore
per promuovere
la ricerca
scientifica
o copioni
di un'opera
drammatica
ad un impresario
teatrale perché
valuti l'opportunità
della messa
in scena,
l'illecita
utilizzazione
- non rientrando
nella ipotesi
della messa
in commercio
o in circolazione
- è sanzionata
solo civilmente
ai sensi degli
artt. 156
e ss. della
l. aut. o
con ricorso
in via indiretta
alle nuove
norme sui
reati informatici.
La mancanza
di una sanzione
penale specifica
nel diritto
d'autore,
che avrebbe
la duplice
funzione di
prevenire
l'illecito
e, una volta
verificatosi,
di reprimerlo,
crea un vuoto
normativo.
Con riferimento
all'intervento
ad opera della
disciplina
comunitaria,
la direttiva
92/100 tratta
dell'obbligo
di regolamentazione
dei diritti
di noleggio
e prestito,
senza creare
una distinzione
normativa
fra diritto
d'autore e
diritto connesso.
Il d.lgs 685/94
ha introdotto
l'art. 18-bis
nella l. aut.
che disciplina
appunto il
noleggio e
il prestito;
la norma,
oltre a riprodurre
la definizione
concettuale
già illustrata
dalla direttiva,
stabilisce
che l'autore
ha "il potere
esclusivo
di autorizzare
il noleggio
o il prestito
da parte di
terzi" (comma
3) e che l'autore
"anche in
caso di cessione
del diritto
di noleggio
a un produttore…conserva
il diritto
di ottenere
un' equa remunerazione
per il noleggio
da questi
a sua volta
concluso con
terzi" (comma
5). Da quanto
detto emergono
due riflessioni:
la legge sul
diritto d'autore,
come già sottolineato,
nella sua
versione originale
presenta meccanismi
di tutela
estremamente
duttili; il
legislatore
del 1941,
infatti, ha
fatto in modo
di lasciare
aperte le
porte a una
successiva
tutela più
ampia di quella
originale,
che potesse
uniformarsi
alle evoluzioni
tecnologiche
del futuro.
La seconda
osservazione
interessa
il merito
dell'art.
18-bis: prestito
e noleggio
sono quindi
diritti esclusivi
in capo all'autore
dell'opera;
questi può
autorizzarne
l'esercizio
da parte di
terzi e può
cedere il
diritto di
noleggio conservando
quello ad
un equo compenso.
L'art. 18-bis
recepisce
il principio
dottrinale
del non esaurimento
del diritto
d'autore di
noleggio e
di prestito
anche successivamente
alla cessione
di esemplari
dell'opera.
In particolare
per quel che
concerne le
opere cinematografiche,
la disciplina
si evince
dal combinato
disposto degli
art. 46-bis
e 18-bis,
ponendo fine
alla querelle
relativa al
contenuto
del diritto
di sfruttamento
cinematografico
spettante
al produttore
ex art. 46.
L'art. 18-bis
riconosce
quindi che
agli autori,
(nel caso
in questione
ci si riferisce
agli autori
di opere cinematografiche)
nel caso di
cessione dei
diritti relativi
al produttore,
spetta un
irrinunciabile
diritto ad
un equo compenso,
sia per ogni
utilizzazione
della loro
opera in una
diffusione
via etere,
cavo o satellite,
che è a carico
di chi esercita
i relativi
diritti di
sfruttamento,
sia per il
noleggio delle
loro opere.
Per questo
ultimo caso
inoltre il
d. lgs. 154/97
ha previsto
la conclusione
di accordi
collettivi
ed una procedura
arbitrale
in caso di
mancato raggiungimento
di un accordo.
Rinviando
alla lettura
della normativa
sulla riproduzione
contemplata
in particolare
agli artt.
65-71 della
l. aut. e
in particolare
all'art. 68
per il caso
da anni controverso
della fotocopiatura
dei libri,
si nota che,
nel concedere
la libera
riproduzione
di opere (sia
nella loro
totalità che
nelle loro
parti), la
legge sul
diritto d'autore
pone tre limiti
importanti
sanciti da
tre termini:
"uso personale";
"dei lettori";
"mezzi non
idonei allo
spaccio".
Il primo caso
è più ristretto
di quello
già noto come
"uso privato"
e comprende
la sola persona
che, per sua
memoria o
migliore comprensione,
ricava dall'opera
una copia,
quindi non
c'è estensione
oltre il soggetto
che riproduce
l'opera. Il
secondo termine
pone un limite:
si riferisce
alle opere
che si possono
leggere e
questo limite
è rimasto
tale fino
al 1993 quando
la c.d. "legge
sulla copia
privata" ha
legittimato
le riproduzioni
private di
opere tutelate,
effettuate
sia con musicassette
che con videocassette,
ad esclusivo
uso personale.
Il terzo termine
attiene al
divieto di
utilizzare
apparecchiature
in grado di
riprodurre
copie adatte
allo spaccio
o alla diffusione.
Altre utilizzazioni
libere, ma
non gratuite
sono disciplinate
dagli artt.
52, 53, 55
e 56: (opera
radiodiffusa
con compenso
concordato
fra le parti
o deciso dall'Autorità
Giudiziaria);
dall'art.
58 (radioricevitori
nei pubblici
esercizi,
equo compenso
concordato
tra la S.I.A.E.
e le associazioni
degli esercenti
o deciso dalla
Presidenza
del Consiglio)
e dall'art.
70 comma secondo
(antologie:
equo compenso
deciso dalle
parti o dalla
Presidenza
del Consiglio
dei Ministri).
Tratto
dalla tesi
di
LORENZO PALMIERI
"Problematiche
giuridiche
dell'audio
digitale"
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