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I diritti patrimoniali dell'autore.

Venendo adesso all'analisi del diritto di distribuzione, all'art. 17 l. aut. è stato sostituito il diritto esclusivo di messa in commercio con il diritto esclusivo di distribuzione. Secondo la norma forma oggetto di distribuzione la messa in commercio dell'opera o degli esemplari dell'opera, nonché il porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico l'opera o i suoi esemplari. Con l'introduzione del concetto di "distribuzione" si è ampliato notevolmente il campo d'azione dello stesso art. 17; infatti, nella terminologia utilizzata dal legislatore, è intrinseca la possibilità di distribuire il prodotto senza metterlo necessariamente in circolazione. Tale eventualità è possibile in considerazione delle nuove tecnologie; rientra tra le possibili forme di esercizio del diritto la messa a disposizione di opere effettuata con la trasmissione via cavo o con altre forme similari di dematerializzazione. Per la distribuzione di opere d'ingegno, ovviamente dietro autorizzazione degli aventi diritto su queste opere, si possono quindi utilizzare banche dati, video on demand, autostrade informatiche attivate all'uopo. La distribuzione, se autorizzata, può avvenire liberamente all'interno dell'Unione Europea, mentre costituisce esercizio di diritto esclusivo l'introduzione, a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati UE di riproduzioni fatte in territorio extracomunitario. E' stato quindi recepito il principio dell'esaurimento comunitario del diritto esclusivo di distribuzione come applicazione del più generale principio del Mercato Comune Europeo. Per quel che concerne il comma secondo, si può riportare il classico esempio degli editori che inviano copie gratuite di opere agli insegnanti a fini promozionali; questi non potranno mettere in commercio l'opera, ma solo utilizzarla a fini didattici. In particolare se vengono consegnati, ad esempio, esemplari di programmi per elaboratore per promuovere la ricerca scientifica o copioni di un'opera drammatica ad un impresario teatrale perché valuti l'opportunità della messa in scena, l'illecita utilizzazione - non rientrando nella ipotesi della messa in commercio o in circolazione - è sanzionata solo civilmente ai sensi degli artt. 156 e ss. della l. aut. o con ricorso in via indiretta alle nuove norme sui reati informatici. La mancanza di una sanzione penale specifica nel diritto d'autore, che avrebbe la duplice funzione di prevenire l'illecito e, una volta verificatosi, di reprimerlo, crea un vuoto normativo. Con riferimento all'intervento ad opera della disciplina comunitaria, la direttiva 92/100 tratta dell'obbligo di regolamentazione dei diritti di noleggio e prestito, senza creare una distinzione normativa fra diritto d'autore e diritto connesso. Il d.lgs 685/94 ha introdotto l'art. 18-bis nella l. aut. che disciplina appunto il noleggio e il prestito; la norma, oltre a riprodurre la definizione concettuale già illustrata dalla direttiva, stabilisce che l'autore ha "il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi" (comma 3) e che l'autore "anche in caso di cessione del diritto di noleggio a un produttore…conserva il diritto di ottenere un' equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi" (comma 5). Da quanto detto emergono due riflessioni: la legge sul diritto d'autore, come già sottolineato, nella sua versione originale presenta meccanismi di tutela estremamente duttili; il legislatore del 1941, infatti, ha fatto in modo di lasciare aperte le porte a una successiva tutela più ampia di quella originale, che potesse uniformarsi alle evoluzioni tecnologiche del futuro. La seconda osservazione interessa il merito dell'art. 18-bis: prestito e noleggio sono quindi diritti esclusivi in capo all'autore dell'opera; questi può autorizzarne l'esercizio da parte di terzi e può cedere il diritto di noleggio conservando quello ad un equo compenso. L'art. 18-bis recepisce il principio dottrinale del non esaurimento del diritto d'autore di noleggio e di prestito anche successivamente alla cessione di esemplari dell'opera. In particolare per quel che concerne le opere cinematografiche, la disciplina si evince dal combinato disposto degli art. 46-bis e 18-bis, ponendo fine alla querelle relativa al contenuto del diritto di sfruttamento cinematografico spettante al produttore ex art. 46. L'art. 18-bis riconosce quindi che agli autori, (nel caso in questione ci si riferisce agli autori di opere cinematografiche) nel caso di cessione dei diritti relativi al produttore, spetta un irrinunciabile diritto ad un equo compenso, sia per ogni utilizzazione della loro opera in una diffusione via etere, cavo o satellite, che è a carico di chi esercita i relativi diritti di sfruttamento, sia per il noleggio delle loro opere. Per questo ultimo caso inoltre il d. lgs. 154/97 ha previsto la conclusione di accordi collettivi ed una procedura arbitrale in caso di mancato raggiungimento di un accordo. Rinviando alla lettura della normativa sulla riproduzione contemplata in particolare agli artt. 65-71 della l. aut. e in particolare all'art. 68 per il caso da anni controverso della fotocopiatura dei libri, si nota che, nel concedere la libera riproduzione di opere (sia nella loro totalità che nelle loro parti), la legge sul diritto d'autore pone tre limiti importanti sanciti da tre termini: "uso personale"; "dei lettori"; "mezzi non idonei allo spaccio". Il primo caso è più ristretto di quello già noto come "uso privato" e comprende la sola persona che, per sua memoria o migliore comprensione, ricava dall'opera una copia, quindi non c'è estensione oltre il soggetto che riproduce l'opera. Il secondo termine pone un limite: si riferisce alle opere che si possono leggere e questo limite è rimasto tale fino al 1993 quando la c.d. "legge sulla copia privata" ha legittimato le riproduzioni private di opere tutelate, effettuate sia con musicassette che con videocassette, ad esclusivo uso personale. Il terzo termine attiene al divieto di utilizzare apparecchiature in grado di riprodurre copie adatte allo spaccio o alla diffusione. Altre utilizzazioni libere, ma non gratuite sono disciplinate dagli artt. 52, 53, 55 e 56: (opera radiodiffusa con compenso concordato fra le parti o deciso dall'Autorità Giudiziaria); dall'art. 58 (radioricevitori nei pubblici esercizi, equo compenso concordato tra la S.I.A.E. e le associazioni degli esercenti o deciso dalla Presidenza del Consiglio) e dall'art. 70 comma secondo (antologie: equo compenso deciso dalle parti o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

 

Tratto dalla tesi di
LORENZO PALMIERI
"Problematiche giuridiche dell'audio digitale"

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